Codice Civile art. 1356 - Pendenza della condizione.Pendenza della condizione. [I]. In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi [670 ss. c.p.c.]. [II]. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi. InquadramentoÈ possibile, in linea generale, distinguere tre diversi momenti del negozio, collegati alla previsione di una clausola condizionale e, precisamente, quello di pendenza della condizione (condicio pendet), finché l'evento non si sia verificato, quello di avveramento della condizione (condicio existit), allorché l'evento futuro ed incerto si realizza ed, infine, quello di mancanza della condizione (condicio deest) allorché l'evento non si verifica o si ha la certezza che esso non si verificherà. L'art. 1356 c.c. si occupa — unitamente ai successivi artt. 1357, 1358 e 1361 c.c. — della disciplina della prima fase e, dunque, del regime giuridico degli atti compiuti nel periodo in cui le parti contraenti attendono che l'evento futuro ed incerto dedotto in condizione si avveri o meno. Durante questa fase di incertezza, in particolare: a) ove la condizione sia sospensiva, il contratto non produce effetti né il contraente interessato, siccome titolare di una mera aspettativa, può far valere alcun diritto da quello dipendente, salvo compiere atti conservativi (ex art. 1356, comma 1 c.c.) — onde evitare che la situazione venga modificata a proprio danno — ovvero concludere atti dispositivi del diritto medesimo, ma pur sempre subordinati alla condizione originaria (ex art. 1357 c.c.); b) ove la condizione sia risolutiva, il contratto è pienamente efficace ma non può escludersi che esso esaurisca i propri effetti in seguito al verificarsi della condizione. Sicché la situazione di aspettativa connota — in senso diametralmente opposto rispetto a quanto descritto sub a) — la sfera giuridica della parte che aspira a riacquistare il diritto di cui è divenuta titolare la controparte, con conseguente riconoscimento in favore della prima della facoltà di compiere atti conservativi (ex art. 1356, comma 2 c.c.), ovvero concludere atti dispositivi del diritto medesimo, ma pur sempre subordinati alla condizione originaria (ex art. 1357 c.c.). Detto in altri termini, nella fase di pendenza la legge tutela il titolare dell'aspettativa e, quindi, l'acquirente sotto condizione sospensiva e l'alienante sotto condizione risolutiva, alternativamente legittimandoli al compimento degli atti conservativi e, alle condizioni indicate dall'art. 1357 c.c., dispositivi del diritto. Ove, pur trattandosi di condizione sospensiva, vi sia la consegna della cosa, ovvero trattandosi di acquisto sotto condizione risolutiva sia rinviata la consegna della cosa, titolari del potere di compiere gli atti conservativi saranno rispettivamente l'alienante sotto condizione sospensiva e l'acquirente sotto condizione risolutiva (Maiorca, 313). Lo stato di pendenza della condizione cessa allorché l'evento si verifichi ovvero si raggiunga la certezza che esso non si verificherà L'evento può ritenersi realizzato quando vi sia corrispondenza tra l'evento reale e l'evento previsto, sulla scorta della valutazione concreta delle relative circostanze (Cass. II, n. 9388/1991). Del pari, l'adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell'efficacia sua propria e, estinguendo le obbligazioni adempiute, esaurisce la forza vincolante del contratto (Cass. I, n. 9948/2010; Cass. I, n. 10148/1991) Termine di avveramento della condizioneV'è pendenza, come chiarito, finché l'evento non si sia verificato ovvero sia certo che esso non si verificherà: nulla è però detto, nel codice, circa il termine entro il quale ciò debba accadere. Si pone, dunque, il problema del regime giuridico da applicare per il caso in cui le parti non abbiano fissato un termine entro il quale l'evento futuro ed incerto debba verificarsi, né esso sia desumibile dal contenuto del contratto. In proposito, non è escluso che le parti possano rimanere obbligate a tempo indeterminato, finché, cioè, la condizione non si sia avverata o non ne sia divenuto irrealizzabile l'avveramento. Sennonché si ritiene che, ove tale volontà non ricorra e, dunque, un termine vada individuato, se l'A.G. ritenga che sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente entro il quale l'evento avrebbe potuto verificarsi, il contratto può essere dichiarato giudizialmente inefficace per mancato avveramento (Cass. I, n. 8493/1998): sicché lo stato di pendenza non deve estendersi fino al momento in cui sia accertata l'assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell'avveramento, dovendo per converso la valutazione di tale impossibilità avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento. Non è tuttavia chiara quale sia la strada da seguire, giacché a tale orientamento (che, sulla base della predetta valutazione rimessa al giudice di merito, esclude anche il previo ricorso al meccanismo di fissazione del termine ex art. 1183 c.c.) se ne contrappongono altri due: secondo una prima tesi, nonostante il decorso di un tempo piuttosto lungo, l'evento dedotto in condizione potrebbe avere ancora luogo e, quindi, dovrebbe prolungarsi la situazione di attesa, fino a quando non sia oggettivamente certo che l'evento non potrà più realizzarsi (Cass. II, n. 2464/1985); secondo una diversa impostazione, al contrario, l'intervento dell'A.G. dovrebbe necessariamente avvenire sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1183 c.c. (Cass., n. 733/1951). L'onere della prova circa l'avveramento o la mancanza della condizione grava sulla parte che pone dette circostanze a fondamento della propria pretesa (Cass. III, n. 4701/1980) e l'azione diretta all'accertamento dell'inefficacia di un contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva è imprescrittibile (Cass. I, n. 4507/1981) Gli atti conservativiLa norma legittima l'acquirente sotto condizione sospensiva e l'alienante sotto condizione risolutiva a compiere atti conservativi, senza però chiarire quand'è che ciò possa avvenire. Gli atti conservativi sono praticabili nei confronti degli atti di esercizio del diritto a cura del suo titolare, come si desume dall'art. 1356, comma 2, in tema di condizione risolutiva; deve poi ricorrere il pericolo che faccia fondatamente temere alla parte di non conseguire o di non recuperare il proprio diritto (Maiorca, 312). L'art 1356 c.c., consentendo all'acquirente sotto condizione sospensiva soltanto il compimento di atti conservativi, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano concordare al riguardo iniziative e comportamenti — come l'anticipata consegna del bene acquistato — che vadano oltre la funzione meramente conservativa (Cass. III, n. 2095/1978). Gli atti conservativi comprendono le misure di conservazione materiale e giuridica dell'oggetto della prestazione e quelle dirette ad impedire che sopravvenga l'impossibilità di compierla: rientrano nella categoria il sequestro giudiziario, il sequestro conservativo, la cauzione, l'apposizione di sigilli, l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria, le azioni nunciatorie di denuncia di nuova opera o di danno temuto, le azioni cautelari (anche ex art. 700 c.p.c.) le azioni possessorie ( quando il proprietario interinale rimanga inerte), il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, il diritto di intervenire nelle espropriazioni immobiliari, l'ammissione alla procedura fallimentare ed al concordato fallimentare o preventivo, la proposizione di opposizione di terzo nell'esecuzione. Sono inoltre ammesse anche misure cautelari atipiche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (Maiorca, 312). Conforme è la posizione della giurisprudenza relativamente alla natura conservativa dell'azione revocatoria (Cass. II, n. 1220/1986) e dell'azione surrogatoria (Cass. II, n. 72/1972). Nella fase di pendenza ricorre l'interesse ad agire per l'accertamento del diritto, ancorché questo risulti sottoposto a condizione sospensiva e quest'ultima non si sia ancora avverata (Cass. n. 1936/2000). L'art. 1356 c.c., consentendo all'acquirente sotto condizione sospensiva soltanto il compimento di atti conservativi, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano concordare al riguardo iniziative e comportamenti — come l'anticipata consegna del bene acquistato — che vadano oltre la funzione meramente conservativa (Cass. III, n. 2095/1978).. BibliografiaBarbero, Condizione, in Nss. D.I., Torino, 1957; Besozzi, Presupposti applicativi della finzione di avveramento della condizione, in Contratti, 2003, 1096; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; Falzea, voce Condizione (diritto civile), in Enc. giur., Roma, 1988; Ferrara, La condizione potestativa, in Riv. dir. comm, 1931, 565; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1993; Maiorca, voce Condizione, in Dig. civ., 1988; Marchetti, Lineamenti evolutivi della potestatività condizionale: dal contratto allo “smart contract”, in Riv. dir. civ., 2022, I, 96 ss.; Messineo, Il contratto in genere, Milano, 1968; Micari, Pendenza della condizione e finzione di avveramento. in Giust. civ., 2004, I, 2793; Orlando, Condizione «casuale» e «mista»: gli equivoci della giurisprudenza, in Contratti, 2013, 991; Osti, voce Contratto, in Nss. D.I., Torino, 1959; Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975; Rescigno, voce Condizione, in Enc. dir., Milano, 1961; Sacco, De Nova, in Tr. Res., 1999, 148; Stanzione, Condizioni meramente potestative e situazioni creditorie, in Rass. dir. civ., 1981, 732; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1985; Tatarano, «Incertezza», autonomia privata e modello condizionale, Napoli, 1976. |