Codice Civile art. 1361 - Atti di amministrazione.

Gian Andrea Chiesi
aggiornato da Nicola Rumìne

Atti di amministrazione.

[I]. L'avveramento della condizione [1359] non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

[II]. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata [646].

Inquadramento

L'art. 1361 c.c. completa la disciplina della condizione in ipotesi di suo avveramento (cui va equiparato, anche quad effectum, il caso, contemplato dall'art. 1359 c.c., di mancato avveramento per causa imputabile alla parte avente interesse contrario al suo verificarsi), fissando ulteriori limiti — legali — al principio di retroattività della condizione, in particolare mediante la disciplina di alcune delle conseguenze che discendono dalla fase di pendenza della condizione (condicio pendet).

In particolare, il principio è quello per cui sono fatti salvi gli atti di amministrazione (che dunque restano efficaci) e la percezione dei frutti (i quali, pertanto, non devono essere restituiti) a cura dell'esercente, almeno provvisorio, del diritto spostandosi il centro di imputazione degli uni e degli altri solo per effetto dell'avveramento della condizione: nel senso, cioè; che gli atti di amministrazione dovranno essere compiuti dal nuovo titolare del diritto, così come a questi spettano i frutti.

Gli «atti di amministrazione» cui si riferisce la norma non sono solo quelli di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di straordinaria amministrazione, restando esclusi dal campo di operatività della norma unicamente gli atti di disposizione.

Si ritiene comunemente versarsi in presenza di una disposizione inderogabile nella parte in cui è stabilito che la retroattività della condizione avverata non pregiudica gli atti di amministrazione compiuti dalla parte cui spettava l'esercizio del diritto, salvo che non sia stata integrata una situazione di arricchimento senza causa (Maiorca, 323), mentre è consentita una diversa pattuizione con riferimento ai frutti percepiti che, in mancanza di deroghe pattizie, sono dovuti dal giorno dell'avveramento della condizione, come evincibile dall'art. 646 c.c. in materia testamentaria.

La giurisprudenza di legittimità spiega che la norma trova applicazione con riguardo ai frutti percepiti anche in tema di retratto agrario (Cass. III, n. 26079/2005)

Gli atti di amministrazione

Come chiarito in precedenza, gli «atti di amministrazione» cui si riferisce la norma non sono solo quelli di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di straordinaria amministrazione, restando esclusi dal campo di operatività della norma unicamente gli atti di disposizione.

La conclusione è pacifica in dottrina, ove si osserva che l'espressione adoperata ingloba qualsiasi atto di amministrazione, purché non leda l'interesse della controparte (Mirabelli, 256). Altro orientamento (Bianca, 531), invece, limita l'efficacia degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione mediante una lettura coordinata della norma in esame e dei precedenti artt. 1356-1358 c.c., ricomprendendo tra quelli tutelati dall'art. 1361 c.c. solo in quanto necessari o utili per la conservazione dei beni, con diritto al rimborso delle spese sopportate, mentre ove tali atti siano abusivi dovrebbero essere applicate le regole stabilite dall'art. 936 con riferimento alle opere eseguite dal non proprietario.

Si è ritenuto, infine, che la norma possa trovare applicazione anche al fine di giustificare l'estensione al titolare definitivo del diritto degli effetti del giudicato relativo ad un giudizio iniziato come attore o convenuto dal titolare provvisorio (Pelosi, 44).

La percezione dei frutti

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata; sicché, in deroga al principio della retroattività, i frutti spettano al nuovo titolare solo dall'avveramento della condizione. La previsione fa pacificamente riferimento ai frutti civili e naturali (cfr. l'art. 820 c.c.), con la precisazione che deve trattarsi di frutti percepiti, dovendosi pertanto escludere la responsabilità del titolare del diritto risolubile per i frutti percipiendi, diversamente da quanto previsto dall'art. 1148 c.c. avuto riguardo al possessore in buona fede.

Conforme, su tale ultimo aspetto, è la posizione della dottrina, la quale precisa, altresì, che, facendo salve le diverse disposizioni di legge e ogni diversa pattuizione, dovrebbe ammettersi la validità di una regola convenzionale che, a proposito della fruttificazione, estenda l'obbligo di restituzione anche ai frutti percipiendi (Maiorca, 323 ss.).

Bibliografia

Barbero, Condizione, in Nss. D.I., Torino, 1957; Besozzi, Presupposti applicativi della finzione di avveramento della condizione, in Contratti, 2003, 1096; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; Falzea, voce Condizione (diritto civile), in Enc. giur., Roma, 1988; Ferrara, La condizione potestativa, in Riv. dir. comm, 1931, 565; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1993; Maiorca, voce Condizione, in Dig. civ., 1988; Marchetti, Lineamenti evolutivi della potestatività condizionale: dal contratto allo “smart contract”, in Riv. dir. civ., 2022, I, 96 ss.; Messineo, Il contratto in genere, Milano, 1968; Micari, Pendenza della condizione e finzione di avveramento. in Giust. civ., 2004, I, 2793; Orlando, Condizione «casuale» e «mista»: gli equivoci della giurisprudenza, in Contratti, 2013, 991; Osti, voce Contratto, in Nss. D.I., Torino, 1959; Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975; Rescigno, voce Condizione, in Enc. dir., Milano, 1961; Sacco, De Nova, in Tr. Res., 1999, 148; Stanzione, Condizioni meramente potestative e situazioni creditorie, in Rass. dir. civ., 1981, 732; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1985; Tatarano, «Incertezza», autonomia privata e modello condizionale, Napoli, 1976.

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