Codice Civile art. 1377 - Trasferimento di una massa di cose.

Gian Andrea Chiesi

Trasferimento di una massa di cose.

[I]. Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Inquadramento

Completa la disciplina del principio consensualistico l'art. 1377 c.c. che si occupa trasferimento di una determinata massa di cose, per la cui regolamentazione si rinvia espressamente all'art. 1376 c.c., sebbene per determinati effetti le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

La ratio di una simile previsione va rinvenuta nella circostanza che l'eventuale numerazione, pesatura o misurazione non ha una funzione di individuazione dell'oggetto del contratto — già perfettamente determinato al momento della conclusione del contratto — quanto, piuttosto, una sorta di valore ricognitivo dell'oggetto medesimo.

Così Cass. II, n. 528/1979 osserva che nella vendita avente a oggetto una massa di cose (nella specie sottoposta al vaglio della Corte, si trattava di 30.000 Kg di cotone) i modi e il momento di determinazione della quantità della massa e dell'ammontare del prezzo non incidono nella determinazione dell'oggetto della vendita, ancorché possano avere rilevanza sotto altri profili: ne consegue che, poiché l'oggetto della vendita è già individuato, la proprietà della massa passa al compratore in virtù del semplice consenso, e questi non è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, nel caso in cui la cosa perisca prima della consegna, o,comunque, se la consegna diventi impossibile per causa non imputabile al venditore, in forza della regola res perit domino.

Sotto altro profilo è stato inoltre chiarito che il riferimento a tutte le cose che si trovano in un certo luogo, sebbene esse possano formare oggetto globalmente considerate di atti giuridici unitari di carattere negoziale, anche con effetti reali, non importa per ciò solo che si tratti di un'universitas facti (Cass. III, n. 738/1964)

Ambito di operatività della disciplina

L'alienazione di massa può avere riguardo a beni fungibili, infungibili o ad una globalità di beni che si trovano in un certo luogo e diverge dalla vendita di cose determinate solo nel genere, disciplinata dal successivo art. 1378 c.c., giacché quest'ultimo è un contratto ad efficacia obbligatoria, in quanto è solo con l'individuazione (o specificazione) che si determina l'oggetto del contratto.

Tali differenze sono chiaramente recepite dalla giurisprudenza, che distingue le due fattispecie per il diverso modo con le quali le parti si riferiscono all'oggetto del contratto, nel senso che, mentre ricorre la vendita di massa quando l'oggetto sia una quantità di merci (omogenee od eterogenee) considerate nel loro complesso ed acquistate e vendute per un prezzo unico senza riferimento al peso, al numero ed alla misura, nel caso di vendita di cose determinate solo nel genere l'individuazione è un presupposto necessario perché possa avvenire il trasferimento dì proprietà dal venditore al compratore. Ne consegue che, in forza dell'art. 1465, comma 3 c.c., nel caso di perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione qualora sia avvenuta la consegna ovvero la cosa sia stata individuata (Trib. Bologna 17 ottobre 2006). Così, ad esempio, la compravendita di tutti i frutti di uno stesso genere prodotti in un fondo, costituisce vendita di massa, per la quale l'effetto traslativo della proprietà si verifica con la separazione dei prodotti stessi, indipendentemente dalla individuazione dell'oggetto, che non é necessaria proprio perche l'oggetto è identificato, sin dalla stipulazione del contratto, nel complesso dei prodotti del fondo (Cass. III, n. 1282/1966)

Peculiarità disciplinari

Quanto alla determinazione del prezzo del trasferimento, in dottrina sono state enucleate una serie di ipotesi: a) se nel contratto non è indicata la quantità della massa, mentre il prezzo è determinato con riferimento alla massa nel suo complesso, si nega che possa avere rilevanza, salvo che non fosse riconoscibile dalla controparte, l'errore del compratore o del venditore sulla quantità; b) se nel contratto non è indicata la quantità ed è stabilito sia un prezzo complessivo che un prezzo unitario, il prezzo della vendita di massa deve essere determinato a misura procedendo alla determinazione della quantità; c) se, infine, nel contratto è indicata la quantità della massa e il prezzo è stabilito a corpo, un'eventuale diversa quantità della massa rileva sul prezzo (Rubino, 82).

L'errore sulla quantità può comportare una modifica del prezzo o, nei casi estremi, l'annullabilità del contratto, quando il compratore dimostri che quella data quantità era essenziale.

In giurisprudenza, però, si ritiene che nella vendita di massa non rileva il divario tra quantità reale della massa alienata e quella soggettivamente prevista dai contraenti (Cass. n. 2546/1959). Così Cass. II, n. 1971/1953 precisa che errore determinante il consenso è soltanto quello che cade sulla sostanza del contratto, cioè sulla quantità dell'oggetto del contratto o sulla cosa stessa o sulla qualità della cosa che i contraenti hanno avuto principalmente in considerazione: sicché non può sussistere l'ipotesi dell'errore di quantità, neppure come errore di calcolo ex art. 1430 c.c.), nel caso di vendita in massa (nella specie: frutti di un fondo) in cui il venditore è obbligato a dare e il compratore a ricevere tutta la massa di merce, identificata o identificabile, per la quale è stata stipulata la convenzione, con determinazione di un prezzo globale ma prescindendo da ogni indicazione di peso, numero, misura..

Bibliografia

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