Codice Civile art. 1380 - Conflitto tra più diritti personali di godimento.Conflitto tra più diritti personali di godimento. [I]. Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [1155, 1265]. [II]. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [2704] anteriore. [III]. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione [2644 ss.]. InquadramentoL'art. 1380 c.c. si occupa dei criteri di risoluzione dei conflitti tra più «acquirenti», dal medesimo dante causa, di diritti personali di godimento su un medesimo bene, disciplinando il regime di opponibilità dei relativi negozi costitutivi. Schematicamente la norma prevede, nell'ordine, che venga data prevalenza a) all'acquirente che, per primo, abbia conseguito il godimento della cosa e, in mancanza di trasmissione della detenzione del bene, b) all'acquirente il cui titolo abbia data certa anteriore; laddove, invece, l'acquisizione di tutti i diritti concorrenti sia soggetta a trascrizione, c) il conflitto va risolto riconoscendo prevalenza in favore di chi ha trascritto per primo. In base alla lettera della norma, essa non trova applicazione, invece, laddove il conflitto sia tra concessionari di diritti personali di godimento ed acquirenti di diritti reali di godimento, né tra cessionari di diritti reali di godimento: nel primo caso, infatti, il principio da applicare è quello della priorità temporale (Bianca, 571), mentre il conflitto fra più acquirenti del medesimo diritto immobiliare va risolto esclusivamente alla stregua delle norme relative alla trascrizione degli atti di acquisto o delle domande giudiziali elencate negli artt. 2652 e 2653 c.c. (Cass. II, n. 6994/1983). L'azione volta al riconoscimento della prevalenza in base ai criteri dettati dalla previsione in esame è, al contempo, di accertamento e di condanna ed implica un litisconsorzio necessario tra gli altri concessionari pretendenti ed il comune dante causa (Natoli, 162) Ambito di operativitàLa norma si occupa del contrasto tra titoli costitutivi di diritti personali di godimento. Essi devono coesistere, appartenere a persone diverse ed al medesimo tipo fondamentale nonché, almeno in parte, coincidere nel loro contenuto concreto; non rileva la natura del titolo originario, mentre occorre che i diritti in conflitto, per le loro particolari modalità di esercizio, siano tra loro incompatibili (Natoli, 119). Cass. n. 2255/1949 conferma che, affinché la norma abbia applicazione, occorre l'identità tra i diritti personali coinvolti nel contrasto. La disposizione, come detto, non si applica per la soluzione di conflitti tra diritti reali di godimento (Cass. II, n. 2073/1972), mentre è controverso se essa riguardi anche conflitti aventi ad oggetto diritti su beni immateriali, quali le opere dell'ingegno. A fronte della favorevole opinione della dottrina (Mirabelli, 318). si registrano contrastanti orientamenti di legittimità: se la conclusione ha trovato il favore di Cass. n. 2754/1958, in senso diametralmente opposto si pone Cass. III, n. 3004/1973, alla cui stregua il conflitto dovrebbe essere risolto ai sensi dell'art. 1155 c.c. I criteri dettati dall'art. 1380 c.c., ancora, trovano applicazione relativamente ai conflitti tra assegnatari delle terre di riforma fondiaria, atteso che l'assegnazione costituisce uno speciale negozio per effetto del quale, durante il termine trentennale per l'ammortamento del prezzo, l'assegnatario è un semplice detentore e può vantare diritti solo di carattere personale e non reale. Ad ogni modo la norma non incide sui rapporti di ciascuno dei concessionari dei diritti personali di godimento con il comune dante causa rapporti che, quanto all'adempimento, restano integralmente soggetti alla regolamentazione generale prevista dal codice civile in tema di risoluzione per inadempimento (Cass. III, n. 1372/1980) I criteri dettati dalla norma: a) la priorità del godimentoIl primo criterio cui occorre attenersi nella risoluzione del conflitto è quello della prevalenza del concessionario che ha conseguito per primo il «godimento» del bene, intendendosi per tale la detenzione del bene. Chiarisce tale concetto Cass. III, n. 2848/1980, per cui l'art 1380, comma 1 c.c. — che, ai fini della risoluzione del conflitto tra più diritti personali di godimento, da rilievo alla priorità della detenzione del bene — presuppone la coesistenza di (almeno) due contratti che assicurino a persone diverse il diritto di godimento della medesima cosa e non è, di conseguenza, applicabile quando uno dei due contratti manchi o sia invalido o sia stato risolto, giacche in tal caso nessun conflitto potrebbe sorgere, difettando uno dei contraenti del titolo necessario per ottenere il godimento della cosa. Il godimento del bene deve essere conseguito dal concessionario direttamente dal dante causa e la preferenza accordata al concessionario «prevalente» in tal modo individuato dura per tutto il tempo in cui, in base al titolo costitutivo, deve protrarsi l'attuazione del godimento, eventualmente anche a seguito di rinnovazione tacita del contratto o di proroga, legale o convenzionale. Ugualmente perdura la preferenza ove il godimento venga interrotto a seguito di provvedimento di rilascio successivamente caducato ovvero di atto amministrativo di requisizione successivamente revocato. Appello Roma I, n. 5553/2023, fa applicazione della medesima regola con riferimento al diritto di godimento concesso una prima volta a un fallimento e poi a un terzo. Si precisa che la circostanza che il terzo debba essere preferito ai sensi dell'art. 1380 c.c. non esclude la responsabilità del locatore per inadempimento nei confronti del fallimento. Il concessionario, primo consegnatario del bene, può esercitare, contro il dante causa o il terzo che lo abbiano privato del godimento, l'azione personale di rilascio o l'azione possessoria di spoglio (Bianca, 571). Se, però, i successivi concessionari siano in mala fede, il primo concessionario privato del godimento può, esperire l'azione di rilascio o di spoglio, agire per il risarcimento dei danni o può chiedere il risarcimento per equivalente (Cass. n. 955/1960). Segue. b) la priorità del titolo di data certa Ove la trasmissione del godimento (recte, della detenzione) del bene oggetto del diritto personale di godimento non sia avvenuta in favore di alcuno dei successivi concessionari del diritto medesimo, l'art. 1380 c.c. indica, quale criterio risolutivo del conflitto, quello della priorità temporale del contratto. Il riferimento, dunque, è alla data certa anteriore di un titolo (destinato a prevalere) costitutivo del diritto personale di godimento, rispetto ad un altro (destinato a soccombere) successivo: tale valutazione va compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 2704 c.c., sebbene le indicazioni contenute in tale norma non siano tassative. L'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità — o, eventualmente, la posteriorità — della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. Il principio circa il carattere non tassativo dell'art. 2074 c.c. è pacifico e costante in giurisprudenza. Così la recente Cass. VI-1, n. 6264/2018 afferma che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa di tali fatti. Analogamente Cass. III, n. 23425/2016 per cui l'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. A titolo meramente esemplificativo, ad esempio, la data certa può trarsi dalla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o del cancelliere, tenendo conto che se l'annotazione viene effettuata dopo la vidimazione di apertura o di chiusura del libro sociale, è rispetto a questa che va fissata la certezza della data; dalle risultanze del libro giornale di una banca soggetto a vidimazione annuale ad opera del pubblico ufficiale; dalla vidimazione notarile del registro valori in garanzia di una banca, in cui sia annotata una determinata operazione di credito su pegno, sempre che fra il contenuto di questa ed il documento invocato come sostitutivo della prelazione sussista il necessario collegamento; dalla vidimazione del libro pegni di una banca; dal timbro postale apposto su un foglio formante corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata; dalla copia notarile, integrale o per estratto, di una scrittura privata non autenticata; dalla attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario procedente a pignoramento di aver avuto cognizione personale di un documento ovvero dalla esibizione della scrittura privata allo stesso ufficiale giudiziario; o ancora dall'esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione. L'acquirente del diritto personale di data certa anteriore si vede riconosciuta la preferenza nel momento in cui propone domanda di adempimento per ottenere il godimento del bene, se fino a quel momento nessun acquirente di diritti di data posteriore abbia conseguito il godimento del bene; sicché, ove l'acquirente del diritto di data posteriore consegua il godimento dopo la proposizione della domanda, tale fatto sopravvenuto è irrilevante e prevarrà comunque il concessionario del diritto sulla base del titolo anteriore, sempre che la domanda sia accolta (Natoli, 175). Ed infatti il diritto di essere preferiti decorre dalla data della domanda giudiziale, in ragione del principio processuale secondo cui la parte che ha ragione al momento in cui ha spiegato l'azione non può subire le conseguenze pregiudizievoli che non gli sono imputabili e che dipendono dalla durata fisiologica del processo; in definitiva, a colui che agisce in giudizio deve essere assicurata la medesima tutela che avrebbe ricevuto qualora la domanda fosse stata accolta già nel momento della sua proposizione (Natoli, 179). Segue. c) la priorità della trascrizione Ove l'acquisizione di tutti i diritti concorrenti sia soggetta a trascrizione, come nel caso di locazioni ultranovennali, non si applicheranno i criteri indicati nei primi due commi della norma quanto, piuttosto, le regole ex artt. 2644 ss. c.c.: sicché il conflitto sarà risolto a favore del primo trascrivente.. 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