L’inadempimento concordatario nel concordato con continuità
15 Maggio 2019
L'inadempienza concordataria realizza, per la parte del credito non ristrutturata, un'inadempienza scrutinabile a norma e per gli effetti gli art. 6, 7 e 15 l. fall., in quanto il suo regime non può ritenersi per intero assorbito nel piano individuale delle tutele previsto dall'art. 186 l fall. soprattutto nel concordato in continuità. L'esecuzione del concordato in continuità si pone quale piano programmato dell'esercizio imprenditoriale rivolto alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari, assumendo una connotazione di rilevanza economico-sociale per sua natura più ampia rispetto al concordato liquidatorio per le diversità proprie della fase esecutiva.
È inammissibile - perché contraria al principio di ordine pubblico economico insito nei limiti posti dall'art. 4 comma 1, lett. A) e dall' art. 33 comma 1) lett h) D.L. 27 giugno 2017 n 83, come convertito nella legge 6 agosto n. 132) - ogni nuova regolazione del concorso concordatario perché altera ex post, quanto definito ex ante quale condizione di omologazione del concordato in modo inderogabile dal legislatore. |