L’inadempimento concordatario nel concordato con continuità

La Redazione
15 Maggio 2019

L'inadempienza concordataria realizza, per la parte del credito non ristrutturata, un'inadempienza scrutinabile a norma e per gli effetti gli art. 6, 7 e 15 l. fall., in quanto il suo regime non può ritenersi per intero assorbito nel piano individuale delle tutele previsto dall'art. 186 l. fall. soprattutto nel concordato in continuità.

L'inadempienza concordataria realizza, per la parte del credito non ristrutturata, un'inadempienza scrutinabile a norma e per gli effetti gli art. 6, 7 e 15 l. fall., in quanto il suo regime non può ritenersi per intero assorbito nel piano individuale delle tutele previsto dall'art. 186 l fall. soprattutto nel concordato in continuità. L'esecuzione del concordato in continuità si pone quale piano programmato dell'esercizio imprenditoriale rivolto alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari, assumendo una connotazione di rilevanza economico-sociale per sua natura più ampia rispetto al concordato liquidatorio per le diversità proprie della fase esecutiva.

È inammissibile - perché contraria al principio di ordine pubblico economico insito nei limiti posti dall'art. 4 comma 1, lett. A) e dall' art. 33 comma 1) lett h) D.L. 27 giugno 2017 n 83, come convertito nella legge 6 agosto n. 132) - ogni nuova regolazione del concorso concordatario perché altera ex post, quanto definito ex ante quale condizione di omologazione del concordato in modo inderogabile dal legislatore.

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