Osservatorio sulla Cassazione - Aprile 2019

La Redazione
22 Maggio 2019

Torna l'appuntamento con l'osservatorio sulla Corte di Cassazione: una rassegna delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di aprile.

Concorso nella bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 10 aprile 2019, n. 15796, sent.

Risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale, ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita, apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento, sempre che l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento, occorrendo, in punto di elemento soggettivo del reato, la volontarietà della condotta dell'extraneus di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Il concetto di “connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa” nell'esdebitazione

Cass. Civ. - Sez. VI – 10 aprile 2019 - n. 10080, ord.

In tema di esdebitazione, l'espressione "in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa" contenuta all'interno dell'art. 142 l.fall. va intesa in funzione delimitante, e dunque indica il livello di rilevanza della condanna per delitti "altri" onde reputarla in effetti ostativa; sicché il delitto deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma giustappunto in connessione, e dunque in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività d'impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta.

Bancarotta: l'ex amministratore non risponde per fatti riconducibili alla nuova amministrazione

Cass. Pen. – Sez. V – 11 aprile 2019, n. 15988, sent.

In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, mentre non può rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

Società insolvente: la domanda di fallimento in proprio, proposta dal liquidatore, non deve essere autorizzata

Cass. Civ. – Sez. I – 15 aprile 2019, n. 10523, ord.

Il liquidatore di una società che versi in stato di insolvenza non può essere privato, ad opera dei soci, del potere-dovere di richiedere il fallimento: il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, o dal liquidatore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata.

La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo

Cass. Civ. - Sez. I - 15 aprile 2019 - n. 10500, ord.

La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e tra questi dall'avvenuta pubblicazione di protesti, deve in ogni caso essere effettiva e non meramente potenziale. A tal fine occorre la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi, dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, e anche in considerazione delle concrete condizioni in cui si è trovato a operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore.

Il sequestro preventivo nelle società in liquidazione

Cass. Civ. - Sez. I – 15 aprile 2019 - n. 10539, ord.

Nelle società in liquidazione, il sequestro conservativo, pur avendo ad oggetto tutti i beni immobili della debitrice, comportando un mero vincolo di indisponibilità, in assenza di indicazioni dell'ammontare complessivo dei debiti e di un raffronto con la situazione patrimoniale, è irrilevante ai fini dell'insolvenza della società stessa. Ciò che rileva non è la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e dunque la libera disponibilità dei beni e l'attitudine dell'impresa a disporre della liquidità necessaria allo svolgimento della gestione aziendale, ma l'idoneità del patrimonio del debitore a soddisfare integralmente i creditori sociali, valutazione sulla quale il sequestro conservativo, non incidendo sulla titolarità dei beni, costituisce misura cautelare del tutto ininfluente.

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