Soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità

Redazione Scientifica
23 Maggio 2019

Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che...

Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016).

Nel caso di un'incongruenza tra quanto dichiarato nel DGUE circa la non appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese e l'importo della polizza fideiussoria dalla medesima impresa presentata (corrispondente a quella ridotta prevista per le piccole e medie imprese), è impropria la richiesta della stazione appaltante di regolarizzare la partecipazione, in un senso o nell'altro. Infatti, la stazione appaltante, nell'ipotizzare un errore ostativo nella dichiarazione avrebbe dovuto rispettare quanto dichiarato dal concorrente e chiedere l'integrazione della polizza fideiussoria, fermo restando che in ogni caso non ne sarebbe derivata l'esclusione.

La copia informale di un documento non è in grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge. Al riguardo è stato affermato che, “sia per il principio della par condicio delle imprese concorrenti sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è in origine autovincolata … un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce per esso la produzione in copia conforme può considerarsi un documento non prodotto” – cfr. Cons. Stato, V, n. 3150/2014.

La procedura per attestazione di conformità è disciplinata dagli artt. 19, 19 bis e 47 del d.P.R. 445/2000 e, in assenza del rispetto di tali disposizioni e dei requisiti di forma richiesti dalla normativa, è da escludere che la documentazione prodotta sia “in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile” – cfr. Cons. Stato, VI, n. 6740/2011). Detta forma non appare dunque surrogabile mediante una verifica d'ufficio, che, dovendo intervenire nonostante l'esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

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