Adunanza Plenaria: servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati con il criterio dell’OEPV anche quando standardizzati

Redazione Scientifica
27 Maggio 2019

L'Adunanza Plenaria ha stabilito che «gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice».

Contrasto giurisprudenziale. La questione rimessa all'Adunanza Plenaria riguarda la scelta circa il criterio di aggiudicazione da applicare nelle procedure di affidamento di servizi, quando questi contratti abbiano in contemporanea caratteristiche di alta intensità di manodopera e siano standardizzate.

La questione era stata rimessa da Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2019, n. 882 (v. Rimessione all'A.P. in ordine al rapporto tra i commi 3, lett. a) e 4, lett. b) dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici)

L'art. 95 infatti presenta due criteri antitetici:

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CRITERIO DEL MINOR PREZZO

Nel dettaglio l'Adunanza Plenaria ricorda che, l'art. 95:

  • Al comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti debbano aggiudicare gli appalti secondo «il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», ossia secondo l'alternativa del «miglior rapporto qualità/prezzo» o «sulla base dell'elemento prezzo o del costo ».
  • Al comma 3, stabilisce che «sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» i servizi «ad alta intensità di manodopera»;
  • Al comma 4 viene data la facoltà alle stazioni appaltanti di usare «il criterio del minor prezzo» per aggiudicare «i servizi e le fornitura con caratteristiche standardizzate».

I Giudici amministrativi hanno stabilito che «le caratteristiche di servizio ad alta intensità di manodopera della vigilanza antincendio non consentono che lo stesso sia aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, benché caratterizzato anche da una forte standardizzazione dello attività in esso comprese».

Infatti, «il comma 3 dell'art. 95 del Codice dei contratti si pone ad un punto di convergenza di valori espressi in sede costituzionale e facoltà riconosciute a livello europeo ai legislatori nazionali, per la realizzazione dei quali nel codice dei contratti pubblici il miglior rapporto qualità/prezzo è stato elevato ad criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante»

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