Sull'interpretazione del bando di gara in base ai principi del legittimo affidamento e del favor partecipationis

27 Maggio 2019

Nell'interpretare le clausole del bando deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati.

Il caso. Un ente pubblico indiceva una procedura per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione di interventi di riordino di alloggi, a cui partecipava la società ricorrente, venendone tuttavia esclusa. L'esclusione, nello specifico, veniva motivata sulla base del fatto che i componenti del team tecnico indicati dalla ricorrente in sede di offerta non fossero suoi dipendenti. Il provvedimento di esclusione veniva, dunque, impugnato, deducendosi l'illegittimità dello stesso sotto diversi profili.

Il giudizio. Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Anzitutto, osserva che la circostanza che i membri del team tecnico fossero dipendenti dell'impresa partecipante non era espressamente richiesto dalla lex specialis, dovendosi pertanto annullare il provvedimento impugnato. Il bando di gara, difatti, si limitava a richiedere genericamente che l'impresa mettesse a disposizione «le figure professionali ivi indicate», mentre uno degli allegati al bando, disciplinante le “risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento prestazioni”, chiedeva ai concorrenti di indicare il «team tecnico in forza presso l'impresa al momento della presentazione dell'offerta, da certificare con idonea documentazione».

Si legge che «Per giurisprudenza pacifica, nell'interpretare le clausole del bando, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. Pertanto, ove il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.12.2018, n. 7426, T.A.R. Marche, Sez. I, 29.10.2018, n. 697, C.S., Sez. III, 20.8.2018, n. 4981).

Nel caso di specie, la lex specialis non imponeva univocamente che il team di professionisti fosse composto obbligatoriamente da dipendenti dei concorrenti, richiedendo invece «la sussistenza di un legame del tutto generico tra concorrente e professionisti, compatibile con tipologie contrattuali diverse dalla subordinazione, trattandosi infatti di espressione in uso nel linguaggio comune, priva di un preciso significato giuridico, che deve conseguentemente essere interpretata alla luce del favor partecipationis».

Ai fini dell'interpretazione del bando, afferma il Collegio, non rileva nemmeno il chiarimento reso dal R.U.P. nel corso della procedura, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono modificare o integrare bando, disciplinare e capitolato, quanto invece, limitarsi a fornire un'interpretazione autentica, in nome della massima partecipazione, e del principio di economicità dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29.11.2018, n. 997, C.S., Sez. III, 27.11.2018, n. 6721).

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