Pagamento successivo al concordato: il credito IVA non è considerabile come sorto in occasione della procedura
30 Maggio 2019
Non si può considerare il credito IVA relativo alle operazioni antecedenti al concordato preventivo come sorto in occasione delle procedure concorsuali; tali operazioni si devono considerare effettuate al momento dell'emissione della fattura, anche se il pagamento della prestazione è avvenuto successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 164 diffusa lo scorso 28 maggio.
Il caso. L'istante (una società di custodia e commercio di veicoli) poneva la questione se l'IVA a esigibilità differita, relativa ad alcune prestazioni fatturate prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all'apertura della stessa, sia riconducibile tra i crediti prededucibili, ovvero tra i crediti concorsuali.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. La Legge Fallimentare ha introdotto la nozione di crediti “prededucibili”, annoverando fra questi “quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, distinguendoli così da quelli “concorsuali”. Pertanto, i criteri necessari (e alternativi) per attribuire la prededucibilità sono: quello della specifica previsione normativa, quello cronologico e quello funzionale. Posto che le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura (in base ai criteri ordinari stabiliti dall'art. 6 del DPR n. 633/1972) il credito IVA dell'Erario relativo alle operazioni stesse non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all'apertura della procedura concorsuale. |