S.A. hanno una mera facoltà di inserire nel bando di gara la c.d. clausola sociale per i contratti qualificabili “ad alta intensità di manodopera”
30 Maggio 2019
Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, la previsione del bando di gara della cd. clausola sociale è consentita solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile come “ad alta intensità di manodopera”; in ogni caso, tale disposizione prevede l'inserimento della clausola sociale come mera facoltà delle Stazioni Appaltanti e, quindi, va escluso che l'obbligo di inserire nella lex specialis di gara la richiamata clausola derivi direttamente dalla disciplina nazionale dettata in materia di appalti pubblici. |