Infrastrutture strategiche e dichiarazione di inefficacia del contratto: rapporto tra gli artt. 122 e 125 c.p.a.
31 Maggio 2019
Per le opere di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture strategiche non si applica l'art. 122 del codice del processo amministrativo, il quale prevede il potere del giudice amministrativo di dichiarare inefficace il contratto sotteso ad affidamenti per lavori, forniture e servizi, con conseguente subentro di altra ditta in presenza di una serie di condizioni. Erronea è la tesi secondo cui l'assenza dei requisiti di qualificazione sarebbe un vizio radicale che non può non travolgere il contratto, atteso che l'art. 121 c.p.a., prevede una serie “chiusa” di ipotesi di inefficacia del contratto - operanti anche riguardo alle infrastrutture strategiche - consistenti nel se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza pubblicazione del bando o dell'avviso di gara, se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti, se il contratto è stato stipulato senza rispettare il cosiddetto standstill e tale violazione abbia privato il ricorrente della tutela ordinaria oppure abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. |