Affidamento sotto soglia cui sono ammessi a partecipare solo iscritti all’albo fornitori della Cassa Depositi: si applica il principio di rotazione

Redazione Scientifica
04 Giugno 2019

In relazione alla procedura negoziata, cui sono ammessi a partecipare soltanto gli operatori economici iscritti nell'albo fornitori della Cassa Depositi e Prestiti che avevano ricevuto lettera...

In relazione alla procedura negoziata, cui sono ammessi a partecipare soltanto gli operatori economici iscritti nell'albo fornitori della Cassa Depositi e Prestiti che avevano ricevuto lettera d'invito, opera il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”.

La Stazione Appaltante che intenda invitare alla procedura negoziata il precedente affidatario deve motivare puntualmente tale decisione, pena la violazione del principio di rotazione di cui all'art. 36, d.lgs. n. 50/2016. Ove la Stazione Appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario – come è avvenuto nel caso di specie - dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Conseguentemente, la scelta di optare per l'invito del gestore uscente alla procedura negoziata senza alcuna motivazione al riguardo e quella successiva di aggiudicargli la gara non appaiono rispettose del principio di rotazione di cui all'art. 36, d.lgs. n. 50/2016, né coerenti con la tutela della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

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