Sulla rinegoziazione del contratto relativo al servizio di brokeraggio
04 Giugno 2019
Il rinnovo del rapporto contrattuale, ipotesi ben diversa dalla mera proroga del rapporto contrattuale, ben può contemplare anche una rinegoziazione delle originarie condizioni che non integri, però, modifiche sostanziali di queste in danno di altri eventuali competitori, modifiche le quali si configurano ove siano volte a) ad estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) ad alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) a rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, «se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi» (conf. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14). Nella specie si è ritenuto che le originarie condizioni di gara non precludevano all'appaltante di disporre il rinnovo a condizioni economiche più vantaggiose per essa e senza mutare l'oggetto del rapporto contrattuale, e che la sola riduzione dell'importo provvigionale, per quanto consistente, non ha alterato le originarie condizioni della gara, che verteva esclusivamente sul confronto qualitativo/tecnico tra le offerte e non già sull'elemento del prezzo. |