Iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi

Redazione Scientifica
04 Giugno 2019

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del d.lgs. 152 del 2006, è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e...

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del d.lgs. 152 del 2006, è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività “conforme all'immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza” (Cons. di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825).

Tuttavia, se i principi di proporzionalità e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell'iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti “che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti” e trattandosi di requisito richiesto ex lege per lo svolgimento di dette attività, i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell'ipotesi in cui oggetto precipuo e specifico dell'appalto non sia l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi.

In tal caso la giurisprudenza ha chiarito che il non aver richiesto quale requisito di partecipazione, ma solo di esecuzione l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per una prestazione marginale nella globalità del servizio appare conforme al principio del favor partecipationis, non potendo essere considerata perciò una difformità rispetto alle prescrizioni del c.d. Codice dell'ambiente l'avere inserito nella lex specialis l'obbligo di iscrizione come requisito di esecuzione: l'aggiudicatario, infatti, dovrà comunque prima dell'avvio del servizio procurarsi il requisito e iscriversi all'Albo nelle categorie necessarie.

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche se il servizio affidato in concreto tramite la gara è quello di pulizia e sostituzione delle lampade delle stazioni metro ferroviarie, risultando la raccolta e il trasporto dei rifiuti in effetti parte solo residuale e servente rispetto alle prestazioni principali costituenti oggetto specifico dell'appalto, risultano ragionevoli e conformi alle prescrizioni dell'art. 212 del T.u.a. le previsioni della lex specialis che in alcun punto hanno stabilito l'esclusione per la carenza del requisito e non lo hanno contemplato tra i requisiti soggettivi di partecipazione da possedersi già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.