La prova dei requisiti di fallibilità nel ricorso per autofallimento

La Redazione
18 Giugno 2019

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (oppure dei requisiti di fallibilità in caso di ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dallo stesso imprenditore) sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, tuttavia gli eventuali strumenti probatori alternativi devono avere ineluttabilmente riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce l'art. 1 l. fall. (ovvero gli ultimi tre esercizi).

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (oppure dei requisiti di fallibilità in caso di ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dallo stesso imprenditore) sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, tuttavia gli eventuali strumenti probatori alternativi devono avere ineluttabilmente riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce l'art. 1 l. fall. (ovvero gli ultimi tre esercizi).

Il caso. La Corte d'appello respingeva il reclamo proposto nei confronti del Presidente del collegio sindacale nonché del Fallimento di una S.r.l. contro la sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società. La Corte territoriale ha ritenuto che non occorresse, per la proposizione del ricorso per autofallimento, il rilascio della procura alle liti e che il presidente del collegio sindacale fosse legittimato ad instare per la dichiarazione di fallimento, in quanto a ciò espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci. Avverso il provvedimento, la società proponeva ricorso in Cassazione.

Il ricorso per autofallimento. L'imprenditore che propone ricorso per autofallimento può vedere accolto il ricorso, e dichiarato il fallimento, quando sia un imprenditore fallibile e versi in stato di insolvenza: la dichiarazione di fallimento, cioè, richiede anche in tal caso, e con tutta evidenza, la sussistenza dei presupposti fissati in via generale dagli artt. 1 e 5 l.fall.

Ciò che distingue il ricorso per dichiarazione di fallimento da quello volto all'autofallimento non è dunque la latitudine dei presupposti, che sono i medesimi in entrambi i casi, bensì il riparto degli oneri probatori, che, in caso di autofallimento, si atteggiano diversamente dall'ipotesi consueta di fallimento richiesto dal creditore.

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