La formazione del passivo da parte del liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio
20 Giugno 2019
Nella formazione del progetto di stato passivo nelle procedure di liquidazione del patrimonio, il liquidatore ha il potere di eccepire la validità di un documento privo di data certa?
L'art. 14-octies della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, tratta la formazione dello stato passivo nelle procedura di liquidazione del patrimonio. La disciplina appare in qualche modo ritagliata sulla falsariga della formazione dello stato passivo nel fallimento, con alcune semplificazioni procedurali. Una fra le tante riguarda il ruolo del giudice che interviene solo nel caso in cui le contestazioni del creditore sul progetto di stato passivo elaborato dal liquidatore non siano superabili. In mancanza di osservazioni il liquidatore approva lo stato passivo e lo comunica ai creditori. Ci si chiede se analogamente a quanto avviene nella formazione dello stato passivo nelle procedure fallimentari, il liquidatore possa contestare l'efficacia probatoria di un documento privo di data certa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. Nel fallimento la regola dell'opponibilità di un atto alla massa dei creditori in relazione all'epoca certa in cui è avvenuto si spiega con l'effetto di spossessamento del patrimonio del soggetto fallito operato dall'art. 42 l.fall.. La dichiarazione di fallimento infatti priva il fallito della facoltà di disporre dei suoi beni esistenti alla data del fallimento. Inoltre l'art. 44 della legge prevede che siano inefficaci gli atti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento. Si comprende quindi che un atto, affinché esplichi effetti nei confronti della massa dei creditori, deve essere compiuto prima del fallimento in quanto successivamente il fallito perde la facoltà di disporre dei sui beni e tale circostanza deve risultare in modo certo. L'effetto di spossessamento tipico del fallimento non si produce nei confronti del soggetto verso il quale viene aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n. 3/2012, che non contiene alcuna norma analoga a quella di cui all'art. 42 né a quella di cui all'art. 44 l.fall.. Ne consegue che nella formazione dello stato passivo non dovrebbe assumere rilevanza la data certa del documento su cui si fonda la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio. Sul punto non si segnalano significativi arresti giurisprudenziali.
Riferimenti normativi: Legge 27 gennaio 2012 n. 3; Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 - Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 artt. 42 e 44.
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