Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 46 - (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 1(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)1 [1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta 2: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite3; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati 4; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis) 5; f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura 6. 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Alinea modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238. [3] Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, successivamente dall'articolo 1, comma 20, lettera i), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e, da ultimo, dall'articolo 8, comma 5, lettera a-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. [4] Lettera inserita dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238. [5] Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238. [6] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). [7] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238. InquadramentoCon il contratto di engineering una parte, detta engineer, si obbliga nei confronti dell'altra, c.d. employer (o committente) ad elaborare un progetto di natura industriale, architettonica, agricola o urbanistica e talvolta anche a realizzarlo oppure a realizzare progetti elaborati da altre imprese, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. L'engineering è contratto di impresa, oneroso, con cui l'engineer assume verso il committente l'obbligo progettuale, finanziario-organizzativo ed esecutivo di un'opera articolata e complessa, oltre ai conseguenti rischi, a fronte del versamento di un corrispettivo (Cavallo Borgia, 135). Nel contratto di engineering le parti possono pattuire che l'impresa engineer svolga, oltre alle prestazioni tipiche di tale schema contrattuale, anche talune prestazioni accessorie di assistenza tecnica (Alpa, 72). L'engineering è un istituto di matrice anglosassone ed è il prodotto dell'evoluzione tecnologica. I suoi contorni sono fissati dalla mutevole prassi commerciale (Cagnasso–Cottino, 796). RinvioPer il commento, v. sub art. 3 d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. |