Principio di corrispondenza tra requisiti, quote di partecipazione e di esecuzione negli appalti di servizi e forniture

Redazione Scientifica
18 Giugno 2019

Dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014, non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture, contrariamente a quanto previsto per il settore lavori, non vige ex lege il principio di...

Dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014, non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture, contrariamente a quanto previsto per il settore lavori, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; pertanto, quando il bando non reca una disciplina specifica in ordine alle modalità di composizione dei requisiti di partecipazione nel caso di domande plurisoggettive e, dunque, non richiede la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, né prescrive a carico della mandante l'obbligo di osservare una percentuale minima dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale, deve concludersi nel senso che i singoli operatori aggregatisi in gruppo possono legittimamente concorrere in ATI anche se non qualificati.

Per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI.

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