Trasformazione eterogenea della società e fallimento
24 Giugno 2019
Nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee - nella quale si assiste al passaggio da una società ad una comunione di godimento di azienda o comunque da una società ad una impresa individuale - si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura e non solo per forma, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
Il caso. A seguito di una trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies c.c. una s.r.l. veniva cancellata dal registro imprese e veniva tramutata in comunione di azienda. Ciononostante, in applicazione dell'art. 10 l. fall., la società veniva dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione. Il legale impugnava la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'Appello respingeva il gravame. Avverso tale provvedimento, il reclamante soccombente in secondo grado proponeva ricorso in Cassazione.
La trasformazione di una società non comporta l'estinzione del soggetto. La trasformazione di una società da un tipo ad un altro non comporta l'estinzione del soggetto e la creazione di uno nuovo, trattandosi al contrario di una evoluzione del medesimo soggetto. Diverso invece è il “passaggio” da ditta individuale a società o viceversa. In questo caso non vi è “evoluzione” del medesimo soggetto, bensì “successione” tra soggetti distinti. Da ciò deriva che la nascita di un'impresa individuale alla quale quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio non impedisce la dichiarazione di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 10 l. fall..
Il termine previsto dall'art. 10 l.fall. è riferibile non alla domanda ex art. 6 l. fall., bensì alla dichiarazione di fallimento che deve quindi intervenire entro l'anno stabilito dalla disposizione richiamata. Si tratta pertanto di un termine di decadenza dall'iniziativa fallimentare che può essere impedita soltanto dalla tempestiva pronuncia di fallimento, mentre il semplice avvio del procedimento “entro l'anno” non ha alcun effetto interruttivo. |