L'impignorabilità della pensione del sovraindebitato

La Redazione
26 Giugno 2019

Il sovraindebitato ha diritto a trattenere la pensione di cui risulti titolare entro i limiti di impignorabilità prevista per tali emolumenti dall'art. 545 c.p.c., a prescindere dai trattamenti pensionistici di cui beneficia il coniuge.

Il sovraindebitato ha diritto a trattenere la pensione di cui risulti titolare entro i limiti di impignorabilità prevista per tali emolumenti dall'art. 545 c.p.c., a prescindere dai trattamenti pensionistici di cui beneficia il coniuge.

L'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012 non pare consentire, letto anche in combinato disposto con la lett. a) del medesimo comma, una totale eliminazione di introiti strettamente “personali”, come la pensione, in ragione della presenza di un sostentamento che derivi al debitore non da altri proventi di cui egli sia diretto titolare ma solo in ragione del generale diritto all'assistenza ex art. 143 c.c. derivante dalla propria qualità di coniuge. È del tutto ovvio, tuttavia, che si debba considerare certamente anche la posizione economica del coniuge, ma ciò ai soli fini, eventualmente, di ridimensionare e modulare la porzione di redditi da escludere dalla procedura, fermo pur sempre il limite dell'impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c..

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