La proroga della domanda di concordato in bianco motivata dalla pendenza di trattative
04 Luglio 2019
È possibile chiedere una proroga del termine per il deposito del piano disposto dal Tribunale a seguito del deposito di una domanda di concordato “in bianco”, motivata dalla pendenza di trattative per la presentazione di una accordo di ristrutturazione dei debiti?
L'art. 161, comma 6, l.fall. consente al debitore di presentare una domanda di concordato riservandosi di presentare il piano e la proposta in un termine fissato dal giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni, purché non siano pendenti istanze di fallimento, nel qual caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni. Nello stesso termine il debitore può depositare una domanda di omologa di accordo per la ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis primo comma. Nel periodo concesso per la presentazione della del piano o della domanda di omologazione di accordo al debitore sono concessi gli effetti protettivi sul patrimonio non essendo concesso ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari né di costituirsi diritti di prelazione. Il termine concesso dal giudice può essere prorogato in presenza di giustificati motivi. Non può essere considerato giustificato motivo la pendenza di trattative con il ceto creditorio preliminari alla presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In tal caso infatti al debitore sarebbe concesso un effetto protettivo che esorbita quello tipico dell'accordo di ristrutturazione. In quel caso la protezione interviene in un momento successivo alla definizione di un accordo con almeno il sessanta percento del credito che invece nel caso di specie non è stato ancora raggiunto. Inoltre se anche se nell'accordo ex art. 182-bis vi è la possibilità di chiedere l'anticipazione degli effetti protettivi sul patrimonio, va rilevato che esse sono subordinate a condizioni che non sono previste nella domanda di concordato in bianco e comunque incardinate in una diversa procedura.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Udine che ha negato la richiesta di proroga di un concordato in bianco motivata dalla pendenza di trattative finalizzate a risolvere la situazione di crisi attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della l.f. Il Tribunale non ha concesso la proroga osservando che può essere concessa in caso di difficoltà obiettive alla redazione del piano ma non per la mutata circostanza di risolvere in modo diverso la situazione di crisi. Ha altresì rilevato che la domanda di concordato, seppure “in bianco” produce l'automatico effetto protettivo sul patrimonio del debitore mentre nell'accordo di ristrutturazione il debitore può soltanto fare richiesta di protezione, peraltro subordinata al deposito di una proposta di accordo col sessanta percento dei creditori e corredata dalla autocertificazione che vi sono trattative in corso e da una dichiarazione di un professionista indipendente che attesti che la proposta, se accettata, assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.
Riferimenti normativi: la soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 art. 161 Domanda di concordato e art. 182-bis Accordi di ristrutturazione dei debiti Riferimenti giurisprudenziali: Tribunale di Udine – Sezione II Civ. Decreto del 9 gennaio 2019 |