L'aumento della stima del costo della manodopera in sede di verifica dell'anomalia non viola il principio di immodificabilità dell'offerta

08 Luglio 2019

Il giudizio di anomalia non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma e' piuttosto volto ad accertare se questa in concreto, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione del contratto. L'aumento della stima del costo del lavoro apportato dall'impresa aggiudicataria in sede di giudizio di anomalia, qualora non alteri il valore complessivo dell'offerta economica, non viola il principio di immodificabilità dell'offerta.

Inquadramento fattuale.La società ricorrente partecipava ad una procedura di gara per un affidamento di servizi, classificandosi al secondo posto. In ragione del forte ribasso esercitato dall'impresa prima classificata, si richiedeva l'apertura del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta all'esito del quale la commissione di gara confermava la sua congruità e, conseguentemente, provvedeva all'aggiudicazione. Avverso tali atti, l'impresa classificatasi per seconda ricorreva dinanzi al giudice amministrativo lamentando, per quel che qui rileva, la violazione del principio dell'immodificabilità dell'offerta. Ad avviso della ricorrente, la prima classificata aveva aumentato la stima del costo della manodopera in sede di anomalia dell'offerta (nella fattispecie, su un costo della manodopera quantificato in circa 800.000 €, la differenza tra quanto dichiarato in sede di offerta economica e quanto dichiarato nelle giustificazioni era di 29.000 €).

La soluzione del TAR Lazio. Il giudice amministrativo, preliminarmente, ribadisce i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, in forza dei quali il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa, nonché dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. Vieppiù, secondo la stessa giurisprudenza, la relativa valutazione della stazione appaltante deve avere natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons.St., Sez. V, 19 aprile 2019 n. 2496; Cons. St., 17 maggio 2018 n. 2953; Cons. St., 24 agosto 2018 n. 5047). In ragione di ciò, il giudice amministrativo ha dedotto che il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta «non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto».

In forza dei principi richiamati, nel caso di specie il Collegio ha rilevato che l'incremento della stima del costo della manodopera, compiuto dall'aggiudicataria in sede di verifica sull'anomalia dell'offerta, non abbia alterato il valore complessivo dell'offerta economica né l'abbia resa inattendibile o incongrua. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha ritenuto legittime le valutazioni compiute dalla commissione di gara circa la congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria, dichiarando infondate le doglianze della ricorrente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.