Gli strumenti di regolazione della crisi possono essere attivati in autonomia?
09 Luglio 2019
"Non capisco se il debitore possa attivare gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza a prescindere dall'attivazione della procedura di allerta e della conseguente, eventuale, composizione assistita della crisi. La domanda dunque è: gli strumenti presenti nel titolo IV del Codice si attivano solo dopo aver affrontato la procedura di allerta ed essere stati convocati dall'OCRI oppure si possono attivare al di fuori dei meccanismi di allerta e delle successive eventuali procedure di composizione assistita della crisi? Esempio: un debitore che voglia fare un accordo di ristrutturazione del debito può adire a questo strumento valutando (con i propri Advisor), in autonomia, la necessità di farlo anche senza dover presentarsi davanti all'OCRI?"
Una delle principali novità del Codice di riforma delle procedure concorsuali (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) è di tipo squisitamente procedurale e attiene alla dinamica con la quale l'impresa dà inizio alla fase giudiziale della procedura di regolazione della crisi. Il senso e lo scopo del legislatore è quello di modernizzare, semplificare e, allo stesso tempo, velocizzare lo snodo giudiziale della procedura, dando, così, luogo a quello che viene definito procedimento unitario della regolazione della crisi e dell'insolvenza. La disciplina legale prevede, innanzitutto, una regolamentazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi innanzi all'OCRI. Seguendo il modello tratteggiato dalla legge, appare evidente come i procedimenti volti a comporre la crisi innanzi all'OCRI costituiscono l'antefatto rispetto al ricorso in Tribunale del debitore per l'attivazione degli strumenti di cui al titolo IV, volti a contenere la crisi o comporre l'insolvenza attraverso strumenti decisamente più invasivi della vita dell'impresa, come anche dei diritti di coloro che ad essa sono collegati. Le connessioni tra i due momenti si colgono, ad esempio, negli artt. 19, comma 3, ove si stabilisce che “Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali”, denotando come l'Organismo già invocato mantenga un ruolo chiave anche per la seconda fase giudiziale, nonché dall'art. 21, c. a, ove si stabilisce che “Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni”. Dalla norma citata, si evince che la fase innanzi al Giudice, attraverso gli istituti di regolazione della crisi, mantiene una relazione – si potrebbe dire – di subordine a quella svoltasi innanzi all'OCRI, tale che al fallimento di quest'ultima, possa essere attivata la fase innanzi al Tribunale.
Orbene, è parere di chi scrive che gli strumenti di cui agli artt. 56 e ss. del Codice della crisi possano essere attivati senza la necessità di passare attraverso la fase disciplinata innanzi all'OCRI. La tesi è sostenibile sia mediante una lettura teleologica della norma, sia seguendo un percorso interpretativo prettamente letterale. Si prendono le mosse dalla lettera della norma: sia all'art. 56 (piani attestati di risanamento), sia all'art. 57 (accordi di ristrutturazione dei debiti), come anche all'art. 85 (presupposti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo) non viene posta quale condizione di ammissione alla procedura l'infausto esito di un tentativo preventivo di regolazione della crisi innanzi all'OCRI. Del resto, ove così non fosse, si dovrebbe parlare di una vera e propria condizione di procedibilità, richiedendosi, pertanto, una esplicita disposizione a riguardo. Ragioni di ordine teleologico fanno propendere per la medesima soluzione. In questo senso, il tentativo di composizione della crisi innanzi all'OCRI appare – più che altro – conseguenziale alla ricevuta segnalazione della sussistenza di uno stato di crisi e non, invece, come strumento (al pari del concordato o accordo di ristrutturazione) per far fronte alla crisi dell'impresa.
In conclusione, ove l'imprenditore voglia porre rimedio ad uno stato di crisi, utilizzando i rimedi previsti dal Titolo IV del codice della crisi, potrà consultare i propri advisor e procedere ad attivare il relativo procedimento senza passare necessariamente dall'OCRI. Fermo restando che, ove, per via di una preventiva segnalazione, lo stesso imprenditore si trovasse nella necessità di effettuare un tentativo innanzi all'OCRI, il legislatore ha assicurato che gli sforzi profusi in quella fase non vadano dispersi, attribuendo all'Organismo il potere di attestare i dati contabili e concedendo all'imprenditore di utilizzare – nel procedimento di regolazione della crisi innanzi al Tribunale – tutta la documentazione e i dati raccolti nell'avventura stragiudiziale (art. 21, c. 2). |