L’omissione della firma su un elemento dell’offerta tecnica non è sanabile con il soccorso istruttorio
10 Luglio 2019
Il caso. La vicenda trae origine da una procedura ristretta bandita dalla Banca d'Italia per l'affidamento di un servizio. La seconda classificata proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione e i verbali di seduta riservata di apertura e valutazione di tutte le offerte. In particolare, la ricorrente lamentava la “violazione ed erronea e fuorviante applicazione della lex specialis della gara, della lettera d'invito, dell'allegato “C” (“Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e “Tabella requisiti”) anche in riferimento agli artt. 83,94, e 95 d.lgs. n. 50 del 2016 e alla l. n. 241 del 1990 (violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità; violazione del principio della par condicio competitorum e del giusto procedimento, principi generali in tema di concorrenzialità). Incertezza del contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria […]”. Infatti, secondo la lex specialis, nell'ambito dell'offerta tecnica, “l'esperienza lavorativa in attività analoghe […]” del responsabile della manutenzione doveva essere provato allegando il relativo curriculum. Si specificava, inoltre, che non era richiesto “che il responsabile della manutenzione [fosse] già assunto dall'azienda al momento della presentazione dell'offerta. [Sarebbe stato] sufficiente che il relativo curriculum allegato all'offerta tecnica [fosse stato] sottoscritto personalmente dall'interessato”. Secondo la ricorrente gli atti impugnati sarebbero illegittimi, per essere stato considerato, con riferimento all'offerta tecnica dell'aggiudicataria (con relativa attribuzione di punteggio, poi risultato decisivo per l'aggiudicazione), il curriculum del tecnico responsabile della manutenzione, nonostante non fosse stato firmato, anzi, avendolo la S.A. utilizzato firmato relativo ad altra procedura. Il T.A.R., ritenendo decisiva tale doglianza, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso d'irregolarità di un elemento dell'offerta tecnica. Dalle citate previsioni di gara, come sopra riportate, emerge che il curriculum vitae, in quanto necessario a comprovare la sussistenza del profilo professionale richiesto, dovesse intendersi quale documento integrante l'offerta tecnica, potendo condizionare l'attribuzione del relativo punteggio. Il T.A.R. non ha ritenuto di accogliere le difese della controinteressata, la quale sosteneva che “anche qualora non avesse acquisito d'ufficio la predetta documentazione, la Commissione di gara avrebbe dovuto qualificare la mancata sottoscrizione del c.v. del Responsabile della manutenzione come una irregolarità certamente sanabile […], con conseguente invito all'odierna controinteressata a provvedere alla regolarizzazione”. Ma, secondo il g.a., deve considerarsi la sottoscrizione personale del Responsabile della manutenzione quale requisito necessario per sopperire alla circostanza che il tecnico non fosse dipendente dell'impresa concorrente. Nonché, assume valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura, oltre a formalizzare l'impegno a rendere le proprie prestazioni lavorative/professionali in caso di aggiudicazione. Dunque, poiché il curriculum debitamente firmato dal Responsabile della manutenzione costituisce un elemento dell'offerta tecnica, l'omissione della firma, come anche già precisato in altra sentenza della stessa sezione – 7 giugno 2019, n. 7470 –, incide sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso ed è quindi esclusa l'applicabilità del soccorso istruttorio ai sensi art. 83, co. 9 del d.lgs. n. 50 del 2016che espressamente estromette, dal suo campo di applicazione, le offerte tecniche. Peraltro, già in altre occasioni il Consiglio di stato (sez. III, 25 luglio 2018 n. 4546; sez. V, 27 novembre 2017 n. 5552) ha avuto modo di precisare che: “la certezza della provenienza dell'offerta è assicurata dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l'impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità; il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell'offerta, e legittima l'esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis”. Né, secondo il T.A.R., può invocarsi il soccorso istruttorio quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, ove, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96). |