Caratteri delle informazioni false o fuorvianti atte a comportare l’esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
10 Luglio 2019

Ai fini dell'integrazione della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) ovvero lettera f-bis), D.Lgs. n. 50/2016, a carico dell'operatore economico che fornisca informazioni false o fuorvianti, idonee a influire in modo notevole sul processo decisionale della stazione appaltante, occorre un...

Ai fini dell'integrazione della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) ovvero lettera f-bis), D.Lgs. n. 50/2016, a carico dell'operatore economico che fornisca informazioni false o fuorvianti, idonee a influire in modo notevole sul processo decisionale della stazione appaltante, occorre un accertamento approfondito della situazione fattuale.

Affinché possa ritenersi concretizzata la condotta fraudolenta suscettibile di sanzione espulsiva, è necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le condizioni soggettive del destinatario delle dichiarazioni false o fuorvianti.

Operando un parallelismo, occorre operare un'indagine non dissimile da quella che consente l'applicazione dei rimedi previsti dagli articoli 1439 e 1440 c.c. per gli accordi negoziali conclusi tra privati. E, dunque, come gli artifici e raggiri sono causa di annullamento del contratto (nel caso di dolo determinante) ovvero di risarcimento del danno (nel caso dolo incidente), se sono idonei a trarre in inganno un contraente di normale diligenza, avuto riguardo alle relative condizioni soggettive (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 13872/2018), così le dichiarazioni false e fuorvianti sono cause di espulsione se idonee a trarre in inganno una commissione di esperti.

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