L’insinuazione al passivo del credito sopravvenuto

La Redazione
11 Luglio 2019

In tema di crediti sopravvenuti, le cui condizioni di partecipazione al passivo fallimentare maturano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, è esclusa l'applicazione del termine decadenziale di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo ex art. 101, commi 1 e 4, l.fall..

In tema di crediti sopravvenuti, le cui condizioni di partecipazione al passivo fallimentare maturano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, è esclusa l'applicazione del termine decadenziale di dodici (o sino a diciotto) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo ex art. 101, commi 1 e 4, l.fall..

Il caso. Una S.r.l. presentava domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una S.p.a. per un credito chirografario a titolo di restituzione di caparra confirmatoria, stante lo scioglimento di contratto preliminare di trasferimento immobiliare ex art. 72 l.fall. determinato dalla decisione assunta dal curatore. Il giudice delegato respingeva la richiesta rilevando che la domanda era stata proposta tardivamente in quanto presentata oltre il termine annuale fissato dall'art. 101 l.fall. per le domande tardive. Avverso tale provvedimento la S.r.l. proponeva ricorso in Cassazione.

Crediti sopravvenuti e termine per la presentazione della domanda. Esclusa l'applicazione dell'art. 101 l.fall. ai crediti sopravvenuti, la disciplina positivamente applicabile per l'insinuazione di tali crediti deve essere ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell'ordinamento e facendo perno, in particolare, sui principi costituzionali dell'art. 3 e 24 della Costituzione. Per portare i crediti sopravvenuti ad una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve affermare l'esistenza di un termine annuale anche per la presentazione di tali domande. Tale termine decorrerà – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni.

La disciplina dei crediti sopravvenuti nel Codice della crisi d'impresa. In materia, nessun argomento può correttamente trarsi dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questo, in effetti, non risulta contemplare disposizioni relative allo spettro dei crediti sopravvenuti in quanto tali. La normativa del Codice risulta infatti innovativa – ma sicuramente non esplicativa di regimi già “latenti” – laddove viene ad incidere, sia abbreviandoli, sia modificandone la conformazione, su tempi e modi di ammissione delle domande tardive (cfr. art. 208, comma 2, CCI).

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