Caratteri delle informazioni false o fuorvianti atte a comportare l’esclusione dalla gara

11 Luglio 2019

Affinché possa ritenersi concretizzata la condotta fraudolenta suscettibile di sanzione espulsiva di cui all'art. 80, comma 5), lett. c) e f-bis), c.c.p., è necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le condizioni soggettive del destinatario delle dichiarazioni false o fuorviante.

La vicenda. Una stazione appaltante avviava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la sottoscrizione di una convenzione-quadro finalizzata alla fornitura di ecotomografi e prestazione di servizi connessi. All'esito della formazione della graduatoria e dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, il concorrente secondoclassificato impugnava gli atti di gara, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5), lett. c) e f-bis), c.c.p. In particolare, secondo il ricorrente, l'aggiudicatario al fine di conseguire un maggior punteggio avrebbe, tra l'altro, presentato un macchinario in stand-by piuttosto che spento in sede di prova pratica valutativa del tempo di accensione dell'ecotomografo.

Le informazioni false o fuorvianti. Il Collegio individua la ratio della sanzione espulsiva del concorrente che fornisca informazioni false o fuorvianti nella necessità di preservare l'interesse dell'Amministrazione a non trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale. Tanto premesso, la sentenza afferma che la sanzione di cui all'art. 80, comma 5), lett. c) e f-bis), c.c.p, proprio per la gravità delle conseguenze che comporta per l'operatore economico che la subisce, richiede un accertamento approfondito della situazione fattuale. Pertanto, affinché possa ritenersi concretizzata la condotta fraudolenta suscettibile di sanzione espulsiva, è necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le condizioni soggettive del destinatario delle dichiarazioni false o fuorviante. Il Collegio ha operato quindi un parallelismo con l'indagine che consente l'applicazione dei rimedi previsti dagli articoli 1439 e 1440 c.c. per gli accordi negoziali conclusi tra privati. In particolare – prosegue la pronuncia – come gli artifici e raggiri sono causa di annullamento del contratto (nel caso di dolo determinante) ovvero di risarcimento del danno (nel caso dolo incidente), se sono idonei a trarre in inganno un contraente di normale diligenza, avuto riguardo alle relative condizioni soggettive, allo stesso modo le dichiarazioni false e fuorvianti sono cause di espulsione se idonee a trarre in inganno una commissione di esperti.

La conclusione. Il Collegio ha ritenuto che le informazioni rese dall'aggiudicatario non erano in grado di influire in modo notevole sul processo decisionale della stazione appaltante. A tale conclusione la sentenza è giunta considerando la situazione fattuale e in particolare che la Commissione giudicatrice era composta da medici che utilizzano nel loro lavoro gli strumenti oggetto di fornitura e che per esperti del settore appare irrealistico, sulla base dei dati di comune esperienza, una accessione della macchina completamente spenta nel giro di qualche decina di secondi.

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