La previsione della misura cautelare nell'impossibilità di dichiarare il fallimento

La Redazione
16 Luglio 2019

L'impossibilità di dichiarare il fallimento in pendenza del ricorso per concordato preventivo e in attesa del suo esito rende ancor più evidente e necessaria la previsione di un eventuale intervento di natura cautelare, considerato che i creditori sono spogliati con la presentazione della domanda e l'avvio della procedura della possibilità di tutelarsi singulatim con azione esecutive o conservative.

L'impossibilità di dichiarare il fallimento in pendenza del ricorso per concordato preventivo, a maggior ragione se in bianco, e in attesa del suo esito rende ancor più evidente e necessaria la previsione di un eventuale intervento di natura cautelare, considerato che i creditori sono spogliati con la presentazione della domanda e l'avvio della procedura della possibilità di tutelarsi singulatim con azione esecutive o conservative.

Le cessioni di asset aziendali, la mancanza di trasparenza in ordine ai relativi flussi di denaro, i comprovati pagamenti preferenziali, inducono a ritenere verosimile il compimento di una complessiva operazione di volatilizzazione del patrimonio che, unitamente ad un carente flusso informativo (che non consente al tribunale di verificare e tracciare i dati acquisiti anche e soprattutto in ordine alla gestione del cash flow), induce a ritenere verosimile la sussistenza del periculum in mora in relazione alla integrità aziendale a discapito della garanzia patrimoniale dei creditori.

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