Ritardo nell'adempimento e risoluzione del concordato

La Redazione
23 Luglio 2019

La risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 186 l.fall. presuppone che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare – anche in minima parte – i creditori chirografari e, integralmente i creditori privilegiati.

La risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 186 l.fall. presuppone che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare – anche in minima parte – i creditori chirografari e, integralmente i creditori privilegiati.

In tema di ritardo nell'adempimento della proposta di concordato, la domanda di risoluzione non può essere accolta quando lo stesso sia addebitabile agli organi della procedura.

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