Sul criterio di aggiudicazione con il metodo del “confronto a copie”
23 Luglio 2019
Il caso. Il Tar pur accogliendo il ricorso sotto altri profili, ha respinto la censura secondo la quale la stazione appaltante, nel determinarsi ad aggiudicare la procedura di gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata attraverso il metodo del “confronto a coppie”, sarebbe incorsa in una illegittimità essendosi discostata dalle indicazione contenute dalle Linee Guida ANAC n.2. In particolare, le predette Linee Guida benché richiamate dal disciplinare di gara, sarebbero state disattese laddove è stato previsto un “confronto a coppie” sulla base, non delle preferenze individuali espresse da ciascun commissario, bensì dei giudizi collegiali della commissione. La mancanza del giudizio individuale dei singoli commissari avrebbe quindi vanificato, ad avviso del ricorrente, la stessa ragion d'essere del metodo utilizzato, che sarebbe quella di neutralizzare ogni forma di possibile condizionamento reciproco tra i commissari e di garantire la controllabilità del percorso motivazionale prodromico all'aggiudicazione. Con la valutazione collegiale, infatti, sarebbe venuto meno uno dei parametri fondamentali per verificare la ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi, così come l'applicazione delle formule matematiche da utilizzarsi per trasformare i coefficienti in punteggi; e la valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica sarebbe tornata a essere, non solo ampiamente discrezionale, ma anche sostanzialmente insuscettibile di verifica. Il TAR, invece, ha ritenuto che la scelta di procedere al confronto a coppie sulla base dei giudizi collegialmente espressi dalla commissione sia da ritenersi legittima, dal momento che l'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 rimette alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione e selezione delle offerte, e l'art. 217 co. 1 lett. u) n. 2 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 ha abrogato il Regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, il cui Allegato G) disciplinava le modalità di svolgimento del confronto a coppie per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo che esso si fondasse sui coefficienti attribuiti da ciascun commissario a ciascuna coppia di concorrenti, e infine a ciascun concorrente. Ciò posto, essendo venuta meno la base normativa rappresentata dal regolamento (unica ad avere carattere precettivo), le più volte citate Linee Guida ANAC n. 2, che lo ricostruiscono in termini sostanzialmente conformi al modello di cui al d.P.R. n. 207/2010, non sono vincolanti per le stazioni appaltanti, svolgendo una mera funzione di orientamento. In questa ottica, atteso che gli apprezzamenti dei commissari sono sempre destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale - la quale rappresenta il momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali -, in assenza di uno specifico obbligo imposto dalla disciplina di gara, la previsione di un coefficiente stabilito collegialmente, anziché ricavato dalla media matematica dei coefficienti stabiliti individualmente, non può di per sé comportare il sacrificio dell'autonomia valutativa di ciascun commissario, la quale ha pur sempre modo di esprimersi nel dibattito collegiale. Anzi, per una fattispecie ritenuta sovrapponibile al questione controversa, è stato evidenziato come una “siffatta modalità operativa, lungi dal conculcare l'autonomia valutativa di ciascun commissario, esalti la connotazione collegiale del giudizio, nella misura in cui esso, piuttosto che costituire l'esito di una media meccanicamente operata tra giudizi individuali, rappresenta ab initio l'esito del confronto interno alla commissione, inteso alla elaborazione di una soluzione valutativa unitaria e di sintesi degli apporti dei singoli commissari” (così Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2019, n. 2682).
In conclusione, il TAR ha ritenuto che il confronto tra i commissari sia un portato fisiologico della dinamica della decisione collegiale, e il fatto che tale dinamica si esprima ex ante attraverso l'elaborazione di un coefficiente unico che sintetizza la posizione dell'intera commissione, anziché ex post attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, non inficia la trasparenza e l'attendibilità del metodo del “confronto a coppie”, salvo che non si dimostri – e non è stato questo il caso – l'esistenza di circostanze o elementi che abbiano indebitamente alterato il confronto all'interno della commissione. Né è valso obiettare, che avuto riguardo agli ambiti di specializzazione di ciascun commissario le valutazioni della Commissione con le modalità descritte sarebbero riconducibili al giudizio del solo commissario munito di adeguate competenze sullo specifico elemento da valutare. I commissari di gara non debbono, infatti, essere necessariamente esperti in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche, o addirittura nelle tematiche, cui afferiscono i diversi aspetti presi in considerazione dalla lex specialis a fini valutativi, poiché è la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle competenze tecniche globalmente occorrenti nel caso concreto (giurisprudenza costante, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824, e i precedenti ivi citati). |