Termini per la presentazione delle offerte e la durata dell’eventuale proroga deve essere proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche
23 Luglio 2019
L'art. 79 del d.lgs. n. 50 del 2016, da un lato, stabilisce un principio generale di adeguatezza che le amministrazioni devono osservare nella fissazione dei termini per la presentazione delle offerte (per l'intuitiva ragione per cui la relativa predisposizione è proporzionale alla complessità dell'appalto e delle prestazioni da affidarsi), al fine di evitare che detta fissazione si riveli in concreto lesiva della par condicio e della massima partecipazione alle gare; dall'altro (comma 4), stabilisce che, al fine di garantire il favor partecipationis, le amministrazioni prorogano i termini originariamente fissati in misura proporzionale all'importanza delle modifiche, sì da mettere le imprese nella effettiva possibilità di concorrere in presenza di modificazioni sostanziali, tali da incidere significativamente sulla formulazione dell'offerta o sul reperimento dei requisiti o in genere sugli adempimenti per partecipare alla selezione; a ciò dovendosi aggiungere che la congruità del termine ai fini dell'effettività della partecipazione va valutata in concreto (tenendo conto delle caratteristiche e della natura dell'appalto, ovvero, nell'ipotesi di proroga dei termini, della portata sostanziale delle modifiche successivamente operate sui documenti di gara), e non solo alla stregua del formale rispetto dei termini minimi stabiliti dal codice per le singole procedure.
Pertanto, nell'ipotesi di una significativa riscrittura delle regole in corso di gara, quale quella incidente su elementi determinanti ai fini della presentazione dell'offerta o su requisiti di ammissione alla selezione, il rispetto dei principi di massima partecipazione, par condicio e tutela dell'affidamento impongono l'assegnazione di un termine prorogato in misura congrua e sufficiente affinché sia garantita l'effettiva possibilità di concorrere alla gara agli operatori economici interessati che abbiano già presentato la propria offerta. |