Sull’effettiva conoscenza (e sul dies a quo per l’impugnazione) nel rito super accelerato ante correttivo

Redazione Scientifica
25 Luglio 2019

Nell'interpretazione adeguatrice data dalla Corte di giustizia con ordinanza del 14 febbraio 2019, nella causa C-54/18 (Cooperativa Animazione Valdocco), l'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm...

Nell'interpretazione adeguatrice data dalla Corte di giustizia con ordinanza del 14 febbraio 2019, nella causa C-54/18 (Cooperativa Animazione Valdocco), l'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., nel testo originariamente vigente, risulta conforme con il diritto di azione nei confronti degli atti contro la pubblica amministrazione, non essendo il ricorso impedito dalla previsione di un termine di 30 giorni rispetto ad un atto di cui si conoscano le sottostanti ragioni.

Quanto alla individuazione del dies a quo dell'impugnativa, è da rilevare che il concorrente può venire a conoscenza della possibile causa di esclusione dalla gara di altro concorrente sin dalla prima seduta, quando cioè il plico recante la documentazione amministrativa viene aperto alla presenza dei delegati delle imprese partecipanti ed in cui può emergere che siano mancanti alcune certificazioni di qualità richieste dal disciplinare di gara. In tal caso da tale momento decorre il termine predetto. Infatti, prima che sia stata sancita in modo espresso la necessità della pubblicazione ai fini in questione, non vi sono ragioni sufficienti, legate all'esigenza di non sacrificare eccessivamente il diritto di difesa in giudizio, per applicare anche al provvedimento di ammissione alla gara le regole generale sulla conoscibilità dell'atto e della sua lesività. Sintomatica in questo senso è proprio la fattispecie in cui a fronte di una conoscenza acquisita nella prima seduta di gara e poi manifestata in occasione dell'ultima seduta, una volta concretizzatosi l'esito per l'originaria ricorrente sfavorevole della gara, la pubblicazione dei provvedimenti di ammissione non avrebbe fornito alla stessa alcuna conoscenza dell'illegittimità dell'altrui partecipazione alla gara ulteriore rispetto a quella ottenuta tramite la partecipazione alla prima seduta.

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