Il requisito tecnico relativo ai “servizi di punta” non è frazionabile all’interno del RTI e dev’essere posseduto integralmente dalla mandataria

25 Luglio 2019

L'individuazione dei servizi “di punta” all'interno della lex specialis serve a garantire l'esistenza di una capacità imprenditoriale nella gestione di contratti di particolare complessità o specificità tale da non poter essere eseguito da chi risulti privo di una certa esperienza “sul campo”. Qualora tale requisito dovesse ritenersi frazionabile, verrebbe meno la stessa causa giustificatrice di un contratto di punta creando una disparità di trattamento tra le imprese individuali, sulle quali grava l'onere di aver svolto tali servizi e i RTI. che invece potrebbero ripartire tale onere tra i vari partecipanti.

Inquadramento della questione. Un'Associazione Temporanea di Imprese partecipava ad una procedura aperta avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro. A seguito dell'attribuzione dei punteggi questa risultava la miglior offerente e, di conseguenza, la Stazione Appaltante procedeva con la richiesta della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara e dei documenti necessari per procedere con l'efficacia dell'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto d'appalto. Svolta la disamina circa il possesso dei requisiti, l'Amministrazione provvedeva all'esclusione dell'A.T.I., ritenendo che questa fosse carente del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal Disciplinare di gara.

Segnatamente, la Stazione Appaltante rilevava l'assenza del requisito relativo al c.d. “servizio di punta” richiesto dalla lex specialis che consisteva, in buona sostanza, nell'aver svolto nei tre anni precedenti alla gara una prestazione analoga a quelle che avrebbero costituito oggetto dell'appalto, le quali presentavano ben precipue caratteristiche. In tal proposito, il Disciplinare di gara specificava che i requisiti relativi ai servizi di punta non fossero frazionabili e dovevano esser posseduti per intero dalla mandataria. In forza di ciò, l'Amministrazione provvedeva ad escludere il concorrente poiché quest'ultimo, partecipando in forma di A.T.I., possedeva il requisito relativo al servizio di punta solamente se considerate complessivamente le imprese associate, ma non ve n'era nessuna che singolarmente possedesse il detto requisito.

L'A.T.I. esclusa decideva di ricorrere al giudice amministrativo asserendo, per quel che qui rileva, che il requisito relativo ai servizi di punta andasse considerato come frazionabile tra i componenti di un'associazione di imprese e che in caso contrario si sarebbe ristretta irrazionalmente possibilità di partecipare alle gare compiendo una grave violazione dei principi di concorrenza, favor partecipationis, buon andamento e ragionevolezza.

La soluzione del TAR Lazio. In ordine alla questione descritta, il giudice amministrativo ha respinto le doglianze.

In primo luogo, il Collegio ha ribadito il netto confine tra l'individuazione dei servizi principali e secondari e quella dei servizi di punta. In buona sostanza, la prima distinzione, regolata dall'art. 48 d.lgs. n. 50/2016, rileva unicamente ai fini della ripartizione dell'esecuzione delle prestazioni previste nell'appalto nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento. Sul punto, i giudici del TAR richiamano un precedente del Consiglio di Stato secondo il quale la suddivisione in tal senso nella lex specialis dei servizi da rendere alla stazione appaltante è funzionale alla “possibilità di dare vita ai raggruppamenti stessi (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara), essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale” (Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032).

In riferimento all'individuazione dei servizi di punta il Collegio, richiamando un ulteriore precedente del Consiglio di Stato, ha ritenuto che essa sia sottesa da una ratio differente.

In particolare, il TAR ha affermato che l'individuazione di servizi di punta all'interno della lex specialis serva a garantire “l'esistenza di una capacità imprenditoriale nella gestione di tali contratti, proprio alla luce della particolare complessità o specificità del relativo oggetto, tale da non poter essere eseguito idoneamente da chi risulti privo di una certa esperienza “sul campo”” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2679). Di conseguenza, ad avviso del Collegio, “l'individuazione dei servizi di punta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, e, pertanto, è censurabile solo qualora l'individuazione dei contratti di punta, avuto riguardo alla natura e al valore dell'appalto, non risponda a criteri di logicità e ragionevolezza della scelta”. A tal riguardo, inoltre, secondo il Collegio la decisione di restringere il novero dei potenziali partecipanti alla gara chiedendo il possesso di un adeguato requisito di esperienza, in relazione a prestazioni peculiari di importo e contenuto analogo a quello oggetto di affidamento, non risulta affetta da illogicità.

Vieppiù, qualora il requisito relativo ai servizi di punta dovesse ritenersi frazionabile, verrebbe meno la stessa causa giustificatrice di un contratto di punta e si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra le imprese individuali, sulle quali grava l'onere di aver svolto tali servizi e le A.T.I. che invece potrebbero ripartire tale onere tra i vari partecipanti.

In conclusione il Collegio, nel rigettare i motivi esposti dalla ricorrente avverso la propria esclusione alla gara, ha sottolineato come la ratio sottostante alla previsione del requisito, non frazionabile, relativo ai “servizi di punta” va ricercata nella volontà della stazione appaltante di garantire l'affidabilità della mandataria avuto riguardo ad alcuni servizi, discrezionalmente considerati di rilievo preminente.

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