Sulla scelta di non limitare il numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente
30 Luglio 2019
Con riferimento al mancato esercizio da parte di una centrale di committenza della facoltà di limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente, vale rilevare che - sulla base di dati di comune esperienza - stabilire un numero massimo di lotti da aggiudicare per offerente espone la stazione appaltante al rischio di cartelli fra gli operatori, finalizzati alla ripartizione delle quote di mercato (e al condizionamento dei prezzi), a maggior ragione quando si tratti di pochi lotti di importo elevato. Certamente, un consistente numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente favorisce le grandi imprese, in grado di sfruttare le economie di scala, a scapito di quelle di minori dimensioni. Si tratta peraltro di una scelta discrezionale che risponde alle esigenze ritenute volta per volta prevalenti dalla stazione appaltante, fermo restando che la formulazione letterale dell'art. 51, comma 3, D.lgs. 50/2016 sottintende l'esistenza di una regola generale, quella dell'assenza di limiti al numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, cui la stazione appaltante ha la facoltà di derogare. |