Codice della crisi e dell'insolvenza: l'analisi di Assonime

La Redazione
23 Agosto 2019

Con la circolare n. 19, Assonime ha esaminato le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relative ai profili societari e alle misure per la rilevazione, segnalazione e gestione della crisi e dell'insolvenza, i soggetti coinvolti e gli obblighi e le responsabilità posti in capo agli organi sociali.

Le disposizioni del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) introducono misure volte a favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi. Diverse sono le linee di intervento passate in rassegna da Assonime con la Circolare n. 19 e in seguito brevemente indicate.

Rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali

Si modifica l'art. 2086 c.c., attribuendo all'organo amministrativo il compito di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, oltre a quello di attivarsi senza indugio per l'adozione e attuazione degli strumenti per la sua soluzione.

Si attribuisce un ruolo proattivo nella gestione della crisi all'organo di controllo e al revisore, ponendo in capo ad essi specifici obblighi di verifica della condotta degli amministratori, in relazione alla predisposizione degli assetti e al monitoraggio sulla conservazione della continuità aziendale.

Tali obblighi vengono estesi a tutte le imprese societarie e di natura collettiva, diventando doveri specifici.

Introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi

Si introduce un sistema di allerta, costruito su obblighi di segnalazione della situazione di crisi all'Organismo di composizione assistita della crisi – OCRI, soggetto esterno all'impresa. Gli obblighi sono posti in capo all'organo di controllo, al revisore legale e ai creditori pubblici qualificati (ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione).

L'Organismo di composizione assistita della crisi, qualora la procedura di allerta o quella di composizione assistita risultino infruttuose, ne dà informazione al pubblico ministero, per la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale.

Le disposizioni sull'allerta non vengono applicate:

a) alle società con azioni quotate in mercati regolamentati;

b) alle società con azioni diffuse;

c) alle grandi imprese;

d) ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

e) alle imprese vigilate.

Previsione di misure premiali

Per incentivare l'imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell'affrontare la crisi, presentando istanza di composizione assistita della crisi oppure una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si prevede un meccanismo basato su misure premiali, con benefici di natura economica, processuale e di esonero o mitigazione della responsabilità.

Queste misure si applicano a tutte le imprese, comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del sistema di allerta (ad esempio, grandi imprese, gruppi di dimensione rilevante, società quotate, imprese che operano in settori vigilati).

Disciplina civilistica del diritto societario e fallimentare

Nel modificare la disciplina delle SRL, invertendo le scelte fatte con la riforma del diritto societario del 2003, il CCI si muove lungo due direttrici:

  1. avvicinare la disciplina della governance delle s.r.l. a quella delle s.p.a., per garantire un'efficiente gestione della crisi d'impresa; a ciò mira l'estensione, alla s.r.l., delle norme previste per la s.p.a., in tema di delega delle funzioni dell'organo amministrativo (art. 2381 c.c.), di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), nonché della denuncia di gravi irregolarità al tribunale (art. 2409 c.c.).
  2. supportare il funzionamento delle misure di allerta su segnalazione dell'organo di controllo; in tal senso, si modifica la disposizione sull'obbligo di nomina degli organi di controllo nella s.r.l. (art. 2477 c.c.).

Chiarezza normativa e soluzione di contrasti giurisprudenziali

Il CCI apporta, inoltre, modifiche in tema di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento della società e in tema di individuazione dei criteri di quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell'attività gestoria durante la liquidazione. Gli obiettivi cui si tende sono la chiarezza normativa e la soluzione di contrasti giurisprudenziali.

Il parere di Assonime

Assonime sottolinea che, nonostante il ridimensionamento apportato dal CCI su alcuni aspetti, il nuovo Codice veicola i principi di fondo della riforma 2005 – 2007, ormai acquisiti nella cultura giuridica degli operatori e riscontrabili anche nelle nuove disposizioni.

Il tema della tempestività dell'avvio di soluzioni concordate rimane un aspetto cruciale del buon esito del risanamento.

Gli aspetti più negativi, secondo Assonime, riguardano:

  1. l'estrema macchinosità della procedura, che prevede tra l'altro sempre, anche nei casi di crisi minori, la nomina di un Organismo collegiale;
  2. la segnalazione degli enti creditori e l'intervento del pubblico ministero in caso di esito negativo della mediazione, che avvia necessariamente la fase giudiziale.

Si tratta di previsioni che introducono, da un lato, una vera e propria procedura pre-concorsuale, con duplicazione di tempi e costi, dall'altro, reintroducono una forma di liquidazione d'ufficio, abbandonata dalla riforma precedente.

Regime transitorio

Differenziato è il regime transitorio delle disposizioni del Codice:

  • attualmente in vigore: le norme che modificano gli aspetti di diritto societario, assetti organizzativi, doveri e responsabilità degli organi sociali.
  • in vigore dal 2020, con possibilità di adozione di disposizioni correttive e integrative entro due anni da parte del Governo: gli istituti concorsuali e di composizione della crisi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.