Codice della crisi e dell'insolvenza: l'analisi di Assonime
23 Agosto 2019
Le disposizioni del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) introducono misure volte a favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi. Diverse sono le linee di intervento passate in rassegna da Assonime con la Circolare n. 19 e in seguito brevemente indicate.
Rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli organi sociali
Si modifica l'art. 2086 c.c., attribuendo all'organo amministrativo il compito di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, oltre a quello di attivarsi senza indugio per l'adozione e attuazione degli strumenti per la sua soluzione.
Si attribuisce un ruolo proattivo nella gestione della crisi all'organo di controllo e al revisore, ponendo in capo ad essi specifici obblighi di verifica della condotta degli amministratori, in relazione alla predisposizione degli assetti e al monitoraggio sulla conservazione della continuità aziendale.
Tali obblighi vengono estesi a tutte le imprese societarie e di natura collettiva, diventando doveri specifici.
Introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi
Si introduce un sistema di allerta, costruito su obblighi di segnalazione della situazione di crisi all'Organismo di composizione assistita della crisi – OCRI, soggetto esterno all'impresa. Gli obblighi sono posti in capo all'organo di controllo, al revisore legale e ai creditori pubblici qualificati (ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione).
L'Organismo di composizione assistita della crisi, qualora la procedura di allerta o quella di composizione assistita risultino infruttuose, ne dà informazione al pubblico ministero, per la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Le disposizioni sull'allerta non vengono applicate: a) alle società con azioni quotate in mercati regolamentati; b) alle società con azioni diffuse; c) alle grandi imprese; d) ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; e) alle imprese vigilate.
Previsione di misure premiali
Per incentivare l'imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell'affrontare la crisi, presentando istanza di composizione assistita della crisi oppure una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si prevede un meccanismo basato su misure premiali, con benefici di natura economica, processuale e di esonero o mitigazione della responsabilità.
Queste misure si applicano a tutte le imprese, comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del sistema di allerta (ad esempio, grandi imprese, gruppi di dimensione rilevante, società quotate, imprese che operano in settori vigilati).
Disciplina civilistica del diritto societario e fallimentare
Nel modificare la disciplina delle SRL, invertendo le scelte fatte con la riforma del diritto societario del 2003, il CCI si muove lungo due direttrici:
Chiarezza normativa e soluzione di contrasti giurisprudenziali
Il CCI apporta, inoltre, modifiche in tema di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento della società e in tema di individuazione dei criteri di quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell'attività gestoria durante la liquidazione. Gli obiettivi cui si tende sono la chiarezza normativa e la soluzione di contrasti giurisprudenziali.
Il parere di Assonime
Assonime sottolinea che, nonostante il ridimensionamento apportato dal CCI su alcuni aspetti, il nuovo Codice veicola i principi di fondo della riforma 2005 – 2007, ormai acquisiti nella cultura giuridica degli operatori e riscontrabili anche nelle nuove disposizioni.
Il tema della tempestività dell'avvio di soluzioni concordate rimane un aspetto cruciale del buon esito del risanamento.
Gli aspetti più negativi, secondo Assonime, riguardano:
Si tratta di previsioni che introducono, da un lato, una vera e propria procedura pre-concorsuale, con duplicazione di tempi e costi, dall'altro, reintroducono una forma di liquidazione d'ufficio, abbandonata dalla riforma precedente.
Regime transitorio
Differenziato è il regime transitorio delle disposizioni del Codice:
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