Insussistenza della competenza degli Organi di autodichia sulle controversie riguardanti rapporti con soggetti terzi, comprese quelle in materia di appalti
11 Luglio 2019
La previsione dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di presidenza del Senato del 5 dicembre 2005, n. 180, di adozione del “Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”, che prevede che “Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dal comma 2”, non può estendersi alle controversie in materia di appalti, le quali hanno la loro disciplina in atti di normazione statale e comunitaria e non riguardano questioni interne all'organo costituzionale. La previsione del Regolamento in questione è, peraltro, di un tenore tale da non offrire alcuno spunto per ritenere che essa abbia ad oggetto controversie che riguardino rapporti con soggetti terzi, in alcun modo assimilabili a quelle relative ai dipendenti del Senato o alle procedure di reclutamento, sicchè rispetto a dette controversie, ove vertenti sugli atti delle procedure di gara, sussiste la giurisdizione del G.A. |