Istanza di accesso documentale da parte del direttore dei lavori

Redazione Scientifica
24 Luglio 2019

Il direttore dei lavori, sollevato con annullamento in autotutela dall'incarico per gravi inadempienze, al fine di...

Il direttore dei lavori, sollevato con annullamento in autotutela dall'incarico per gravi inadempienze, al fine di esercitare il proprio diritto alla difesa nei giudizi aventi ad oggetto la conclusione del rapporto professionale, in sede civile e amministrativa, ha diritto di accesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 24, l. n. 241/90, ai documenti relativi alla ripresa dei lavori nel cantiere (ovvero all'atto di sottomissione per la ripresa dei lavori tra ente ed impresa esecutrice e relazioni connesse; a relazioni e pareri del Rup; al verbale di ripresa dei lavori; alla perizia di variante; alla nomina del nuovo direttore dei lavori).

Il richiedente è, infatti, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione dei medesimi, in quanto, nonostante la natura privatistica e la riferibilità ad un rapporto negoziale con un soggetto terzo, relativi allo svolgimento di un'attività di pubblico interesse e idonei a provare la correttezza del lavoro precedentemente svolto. È fatta salva la facoltà per l'amministrazione di tutelare eventuali esigenze di riservatezza attraverso l'oscuramento di dati relativi a soggetti terzi.

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