Sull’interpretazione della clausola del bando che limita il numero di pagine dell’offerta tecnica

Anton Giulio Pietrosanti
10 Settembre 2019

A fronte della prescrizione di un bando che limiti il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica in cinquanta pagine, è illegittima la condotta della stazione appaltante la quale, computando...

Abstract. A fronte della prescrizione di un bando che limiti il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica in cinquanta pagine, è illegittima la condotta della stazione appaltante la quale, computando in tali cinquanta pagine anche le parti contenenti la copertina e l'indice dell'offerta, attribuisca zero punti a quanto proposto dal concorrente nelle pagine (dell'offerta tecnica) successive alla cinquantesima.

Il caso. Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati, la Commissione di gara decideva di azzerare (in autotutela) i punteggi tecnici attribuiti sulla base di quanto esposto oltre la cinquantesima pagina delle relative offerte tecniche.

In particolare, la Commissione assumeva tale decisione in asserita applicazione della legge di gara la quale stabiliva il limite di cinquanta pagine per la formulazione della “relazione tecnica”, ossia della “documentazione relativa alla qualità del servizio” e degli eventuali “allegati”.

L'intervento in autotutela della stazione appaltante veniva censurato nell'ambito di un più ampio giudizio dinanzi al Tar.

La soluzione. Il Tar ha dichiarato l'illegittimità di una simile condotta, rilevando che “la ratio della lex specialis […] era quella di richiedere che il contenuto sostanziale, oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, non superasse le 50 pagine”. Pertanto, andavano escluse dal computo di tale limite numerico gli elementi – come la copertina e l'indice dell'offerta – evidentemente privi di un contenuto (tecnico-sostanziale) rilevante per la valutazione dell'offerta.

Alla luce di tale interpretazione, il Collegio ha quindi concluso nel senso che “La stazione appaltante [...], nell'includere all'interno del limite delle 50 pagine anche la copertina e l'indice della relazione tecnica, ha inammissibilmente modificato la lex specialis rendendo ancor più stringente il limite di pagine stabilito dal bando”.

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