Reclamo all'omologa del piano del consumatore: il creditore è legittimato solo se ha partecipato alla fase anteriore

La Redazione
12 Settembre 2019

In tema di procedimento per l'omologazione del piano del consumatore, in mancanza di specifiche disposizioni nella L. n. 3/2012, pare corretto applicare per analogia il principio espresso nell'art. 180, comma 3, l.fall. con riferimento all'omologazione del concordato preventivo.

In tema di procedimento per l'omologazione del piano del consumatore, in mancanza di specifiche disposizioni nella L. n. 3/2012, pare corretto applicare per analogia il principio espresso nell'art. 180, comma 3, l.fall. con riferimento all'omologazione del concordato preventivo.

Ne consegue che il reclamo, rimedio di natura impugnatoria, presuppone necessariamente che il reclamante abbia visto in qualche modo disattese le sue richieste nella fase precedente oppure lamenti di non aver potuto partecipare per un vizio procedurale.

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