Prestazioni rese dopo la dichiarazione di fallimento e natura del credito
20 Settembre 2019
I crediti relativi alle prestazioni rese dal commercialista dopo la dichiarazione di fallimento hanno natura prededucibile. Tali crediti infatti riguardano il soggetto fallito e non rappresentano, invece, spese di procedura o debiti contratti per l'amministrazione del fallimento.
Le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio; tale regola si applica solo a quelle attività ove la prestazione sia oggettivamente unitaria, con la conseguenza che il privilegio può essere riconosciuto anche se la prestazione sia iniziata in data anteriore al biennio, mentre va esclusa ogni estensione temporale per quelle attività che si esauriscono di volta in volta, rispetto alle quali per i diritti di credito, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo previsto dalla norma.
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