L'impugnazione dell'esecutività del piano di riparto sotto la lente delle Sezioni Unite
01 Ottobre 2019
Il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui stabilisce il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e il diritto degli altri interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie a soddisfare i propri crediti, si connota per il carattere della definitività ed è pertanto ricorribile in Cassazione.
Ordinanza interlocutoria. Le Sezioni Unite Civili, dunque, sono state chiamate a decidere sulla questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost, nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, decidendo sul reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, abbia ordinato l'esecuzione del piano di riparto parziale, avuto riguardo della sua idoneità a stabilire da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli altri interessati ad ottenere gli accantonamenti nei casi previsti dall'art. 113 l. fall..
La ricorribilità in Cassazione. Il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 l.fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
|