L’opposizione allo stato passivo del curatore

La Redazione
07 Ottobre 2019

L'impugnazione del credito ammesso, da parte del curatore o da parte degli altri creditori, è altra cosa rispetto all'opposizione del creditore escluso anche parzialmente: essa è una domanda che va proposta nel termine di cui all'art. 99, comma 1, l.fall..

L'impugnazione del credito ammesso, da parte del curatore o da parte degli altri creditori, è altra cosa rispetto all'opposizione del creditore escluso anche parzialmente: essa è una domanda che va proposta nel termine di cui all'art. 99, comma 1, l.fall..

Il caso. Il tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo proposta da un professionista, a fronte dell'ammissione del credito in privilegio, per ottenere l'ammissione in prededuzione, disponendo l'esclusione del credito, con ciò modificando lo stato passivo. Il tribunale riteneva carente la richiesta di ammissione al passivo, per la mancata prova dell'adempimento dell'incarico professionale, non avendo l'opponente prodotto la relazione predisposta, con ciò determinandosi l'impossibilità per il collegio di accertare l'adempimento dell'obbligazione professionale ed il valore relativo. Avverso il provvedimento, il professionista proponeva ricorso in Cassazione.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.