Rapporto di controllo tra società: non inficia ex se l’esito della gara, ove non sia dimostrata l’influenza negativa sul corretto andamento della stessa
11 Ottobre 2019
Il collegamento fra imprese suscettibile di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione del principio di segretezza, deve essere oggetto di apposita e puntuale prova e si verifica solo nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante, dovuta all'esistenza di un controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero alla comunanza di interessi ravvisabile in una condizione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che facciano ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. Infatti, la sussistenza di un rapporto di controllo tra società ai sensi dell'art. 2359 c.c. non inficia ex se l'esito della gara, ove non sia dimostrata l'influenza negativa sul corretto andamento della stessa. |