L'anticipata pubblicazione all’albo pretorio della documentazione di gara, prima della pubblicazione del bando, non determina alcun particolare vantaggio
21 Ottobre 2019
L'anticipata pubblicazione all'albo pretorio di tutta la documentazione di gara, prima della pubblicazione del bando, rendendo gli atti conoscibili da qualsiasi soggetto, non determina alcun particolare vantaggio in capo a qualche potenziale concorrente a discapito di altri, né determina la lesione degli interessi dei potenziali concorrenti.
La clausola sociale non impone all'aggiudicatario dell'appalto pubblico il riassorbimento di tutti i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente. Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; la suddetta clausola deve, quindi, essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. |