Osservatorio sulla Cassazione - Settembre 2019

La Redazione
23 Ottobre 2019

Torna l'appuntamento con l'osservatorio sulla Corte di Cassazione: una rassegna delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di settembre.

L'estensione dell'effetto esdebitatorio nel concordato

Cass. Civ. -Sez. I – 6 settembre 2019 - n. 22382, sent.

Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

Programma di liquidazione e impugnazione dei provvedimenti attuativi

Cass. Civ. - Sez. I – 6 settembre 2019 - n. 22383, sent.

L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104-ter l.fall., non preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi del medesimo, considerata la natura di pianificazione ed indirizzo generale del detto programma, che lo rende inidoneo ad incidere immediatamente su specifiche situazioni di diritto soggettivo e, dunque, privo dell'attitudine al giudicato.

Il curatore fallimentare può impugnare il sequestro preventivo

Cass. Pen. – Sez. V – 11 settembre 2019, n. 37638, sent.

In caso di sequestro preventivo successivo alla dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento di sequestro penale: egli, infatti, quale soggetto che amministra ed ha la disponibilità dei beni, ha sui beni fallimentare un potere di fatto corrispondente ad una relazione sostanziale, strettamente correlato alla natura ed alle funzioni, di derivazione pubblicistica, riconosciute al curatore medesimo. Tale potere è idoneo a fondare, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., il "diritto" dello stesso curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo.

L'ammissione al passivo delle spese sostenute per il giudizio di opposizione al fallimento

Cass. Civ. - Sez. I – 11 settembre 2019 - n. 22725, ord.

Le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non sono ammesse in prededuzione, senza che assuma rilievo la sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l'inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.

L'opposizione del credito derivante da una prestazione d'opera professionale

Cass. Civ. - Sez. VI – 16 settembre 2019 - n. 23004, ord.

Ai fini dell'opponibilità alla massa del credito derivante da una prestazione d'opera professionale resa in pendenza della procedura concordataria, la qualificazione di tale incarico come atto eccedente l'ordinaria amministrazione ex art. 167, comma 2, l. fall. deve fondarsi sul duplice criterio della pertinenza ed idoneità dello stesso rispetto alla finalità della procedura. Non può poi essere trascurato l'elemento dell'adeguatezza funzionale della prestazione alle necessità risanatorie dell'azienda da valutarsi con giudizio ex ante. Di conseguenza, deve essere esclusa l'opponibilità al fallimento laddove l'incarico non sia stato autorizzato dal giudice delegato e risulti conferito per esigenze personali e dilatorie.

La rilevanza della sentenza di fallimento nei reati di bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 24 settembre 2019, n. 38884, sent.

Ai fini dell'integrazione dei reati di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, al di là della sua qualificazione giuridica (ovvero, sia che la si ritenga condizione obiettiva di punibilità, sia che la si voglia considerare elemento costitutivo della fattispecie, ancorché improprio), consiste in una pronuncia giurisdizionale, risolventesi in un fatto giudizialmente accertato, - il fallimento dichiarato sulla base dell'accertamento dello stato d'insolvenza e degli altri requisiti prescritti dalla legge -, che rileva come dato di fatto di tale intervenuto riconoscimento; essa rimane un dato che nella sua storicità non è ripetibile e non è suscettibile di diversa valutazione in sede penale in quanto deputata ad attestare unicamente l'intervenuto fallimento in un determinato momento storico-giurisdizionale, ed, in quanto tale, può e deve certamente confluire nel fascicolo del dibattimento, di là della sua irrevocabilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216 ss. e 238 l. fall. La sentenza dichiarativa di fallimento può essere, quindi, acquisita al fascicolo del dibattimento, nei reati di bancarotta, ai sensi dell'art. 431 c.p.p. o comunque dell'art. 234 c.p.p.

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