Sovraindebitamento e regresso del terzo datore

Sergio Nadin
23 Ottobre 2019

Il coniuge ad oggi separato (prima in regime di separazione dei beni) che aveva garantito un mutuo del sovraindebitato e che a causa del mancato pagamento da parte del sovraindebitato è stato assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, ha diritto a far valere il proprio credito nell'ambito della liquidazione del patrimonio per un importo pari al prezzo di aggiudicazione dell'immobile?

"Il coniuge ad oggi separato (prima in regime di separazione dei beni) che aveva garantito un mutuo del sovraindebitato e che a causa del mancato pagamento da parte del sovraindebitato è stato assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, ha diritto a far valere il proprio credito nell'ambito della liquidazione del patrimonio per un importo pari al prezzo di aggiudicazione dell'immobile?"

Si prendono le mosse dalla situazione patrimoniale dei due coniugi, così da chiarire – preliminarmente – come si atteggi la stessa nei confronti delle obbligazioni contratte dai singoli.

In merito, è stato specificato come il regime prescelto dai coniugi sia la separazione dei beni, il ché implica il mantenimento della proprietà esclusiva dei beni di pertinenza di ciascun soggetto, oltre che di ogni acquisto che abbia effettuato in costanza di matrimonio. In questo modo, le obbligazioni contratte rimangono a carico del patrimonio del titolare, senza rischio di imputazione del relativo obbligo alla comunione.

Nel caso in analisi, il mutuo di uno è stato garantito da ipoteca data dall'altro coniuge, che, come visto, si mantiene terzo rispetto al rapporto contrattuale instaurato tra il mutuante e il mutuatario. Ci si interroga, quindi, sulla posizione del terzo datore di ipoteca per comprendere i diritti di questo successivamente ad un'espropriazione del bene, subita per effetto dell'inadempimento del debitore garantito.

La disciplina della fattispecie si può trovare all'art. 2871 c.c., ove si prevede il diritto di regresso del terzo datore di ipoteca nei confronti del debitore principale dell'obbligazione, allorché il primo abbia sofferto l'espropriazione del bene dato in garanzia. Nel momento in cui, dunque, il bene fuoriesca dal patrimonio del terzo garante, nel medesimo patrimonio sorge un diritto di credito nei confronti del debitore che deve essere soddisfatto.

Rimane da accertare l'ammontare di tale diritto, posto che il regresso potrebbe – in astratto – connotarsi a seconda delle diverse circostanze che contraddistinguono la fattispecie. A tal riguardo, giova considerare un'autorevole voce di dottrina del passato (enunciante un principio ancora attuale e seguito) secondo la quale il regresso generatosi dall'escussione della garanzia immobiliare trova fondamento sul principio dell'arricchimento, cosicché il diritto del garante è limitato alla parte di debito da cui il debitore rimane effettivamente liberato (Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956). Così argomentando, il terzo datore di ipoteca escussa avrebbe il diritto ad una somma pari a quella che il creditore ha conseguito, oltre gli interessi sulla stessa, le spese dell'espropriazione o del pagamento volontario.

Se quella descritta è la disciplina in materia, si può concludere confermando l'ipotesi prevista dal quesito. Nel caso in cui il debitore principale dovesse trovarsi in una procedura di liquidazione dei beni prevista dalla disciplina del sovraindebitamento, il terzo datore di ipoteca dovrebbe certamente procedere a far valere le proprie ragioni all'interno dello stesso procedimento, chiedendo la corresponsione di una somma pari al prezzo di aggiudicazione dell'immobile oltre agli interessi e spese derivanti dalla subita espropriazione.

Riferimenti normativi:

Art. 2871 c.c. - Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

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