Si all’omologa del concordato se il fallimento costituisce un'alternativa rovinosa

La Redazione
25 Ottobre 2019

È omologabile il concordato in continuità aziendale quando il fallimento costituirebbe un'alternativa rovinosa per l'interesse del ceto creditorio, se non altro perché la conseguente liquidazione giudiziale comporterebbe inevitabilmente la cessione delle singole attività aziendali e non dell'azienda nel suo complesso, con conseguenti minori ricavi derivanti dalla liquidazione delle singole attività.

È omologabile il concordato in continuità aziendale quando il fallimento costituirebbe un'alternativa rovinosa per l'interesse del ceto creditorio, se non altro perché la conseguente liquidazione giudiziale comporterebbe inevitabilmente la cessione delle singole attività aziendali e non dell'azienda nel suo complesso, con conseguenti minori ricavi derivanti dalla liquidazione delle singole attività.

Il ritardo nell'approvazione del bilancio dell'anno precedente non è di per sè ostativo all'omologazione del concordato o alla sua esecuzione anche se, per elementari ragioni di regolarità contabile, la sollecita approvazione è auspicata dal tribunale.

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