Sulla rottamazione delle cartelle esattoriali
29 Ottobre 2019
L'adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali (c.d. rottamazione), successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di appalto, anche se a quel tempo erano ancora pendenti i termini per l'adesione, comporta, comunque, l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara; diversamente opinando, sarebbe consentita una regolarizzazione postuma della posizione fiscale, successiva, cioè alla data di presentazione delle domande e nel corso della procedura, non consentita in nessun caso
L'art. 80, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, prevedendo l'esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara di un operatore “se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse…” è conforme all'art. 57 par. 2 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici per la quale “Un operatore economico è escluso dalla procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione giudicatrice”.
È rimesso, poi, agli Stati membri (dal par. 3), prevedere una deroga all'esclusione obbligatoria per inadempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte in caso in cui “un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non sia stati pagati solo piccoli importi di imposte…”; il legislatore interno si è avvalso di tale facoltà per fissare una soglia di non rilevanza dell'inadempimento tributario (mediante rinvio all'art. 48 – bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), pari a € 5.000,00.
La soglia di irrilevanza del debito tributario è coerente con l'indicazione contenuta nella disposizione della Direttiva in precedenza citata – ove la deroga è giustificata in riferimento a “piccoli importi di imposte” – nonché con la ragione a fondamento della causa di esclusione, costituita dall'intento del legislatore di indurre gli operatori economici, indirettamente, ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge. |