Il principio di equivalenza dei prodotti offerti in gara trova applicazione indipendentemente da richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti

Redazione Scientifica
06 Novembre 2019

Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica; esso trova applicazione indipendentemente da espressi richiami...

Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica; esso trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti. Tale criterio risponde al più generale principio del favor partecipationis (id est: ampliamento della platea dei concorrenti), costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti. Ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve di conseguenza essere suscettiva di stretta interpretazione: di qui l'esigenza di limitare entro rigorosi limiti applicativi l'area dei requisiti tecnici minimi e di dare spazio – parallelamente ma anche ragionevolmente e proporzionalmente – ai prodotti sostanzialmente analoghi a quelli espressamente richiesti dalla disciplina di gara. Ne consegue, sul piano più strettamente applicativo, che un siffatto giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte; deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando. Di qui il ricorso ad un criterio di sostanziale ottemperanza, da parte dei prodotti ritenuti equivalenti, rispetto alle ridette specifiche.

Profili e limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione di gara. Il giudizio di equivalenza costituisce pacificamente legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione. Pertanto, il relativo sindacato giurisdizionale deve attestarsi su riscontrati (e prima ancora dimostrati) vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità del giudizio stesso, ossia sulla palese inattendibilità della valutazione espressa dalla stessa Commissione di gara.

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